Con una recente ordinanza la n.5244 del 26 febbraio 2020, emanata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, sono stati chiariti i criteri che i dirigenti scolasticidevono seguire quando sono chiamati ad attribuire spezzoni di orario inferiori o pari a sei ore settimanali. I giudici della Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui il docente a tempo determinato nominato con spezzone di orario precede i docenti a tempo indeterminato
I Fatti
Un docente di matematica e fisica, in servizio con incarico a
tempo indeterminato, presso un Istituto Scolastico, che nel frattempo era andato in pensione, conveniva innanzi al Tribunale di Salerno l'Istituto Scolastico e il MIUR
per sentir accertare il suo diritto all'attribuzione delle ore eccedenti il normale obbligo settimanale per l'anno scolastico 2004/2005. Il docente riteneva illegittimo il comportamento del dirigente dell'Istituto Scolastico chiedendo pertanto un risarcimento danni pari ad euro 5.000,00.
Il Tribunale dichiarava prescritte le domande proposte dal docente e quindi rigettava il ricorso proposto.La Corte di Appello di Salerno a cui si era rivolto il docente impugnando la sentenza di primo grado confermava il verdetto emesso dal Tribunale di Salerno.
A questo punto il docente proponeva impugnazione avanti la Corte di Cassazione fondata su tre distinti motivi:
con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e la falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 22, comma 4, I. n. 448/2001 e dell'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003, in quanto la sentenza impugnata aveva escluso la sussistenza di un diritto ad ottenere le ore aggiuntive che invece sarebbe configurabile in presenza di un consenso espresso dal docente;
con il secondo motivo il ricorrente denunciava laviolazione ela falsa
applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata conteneva una motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e cioè sulla prova documentale fornita dal ricorrente sulla propria disponibilità ad accettare l'incarico;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; in quanto la Corte di appello avrebbe omesso ogni doverosa e necessaria verifica in ordine alla mancanza di comunicazione attinente alle ragioni ostative all'attribuzione delle ore eccedenti.
Motivazione
I Giudici di legittimità hanno dichiarato infondati i motivi proposti.
I giudici della Sezione Lavoro hanno evidenziato che nel caso di specie il ricorrente assumeva di aver diritto all'assegnazione delle ore aggiuntive per il solo fatto di aver manifestato la propria disponibilità anteriormente rispetto all'inizio delle attività didattiche e della formazione dell'orario dei docenti di ruolo per l'a.s.
2004/2005. Quest'argomentazione proposta dal ricorrente non è stata ritenuta sufficiente per riconoscere al docente la pretesa avanzata.
I giudici correttamente hanno infatti fatto rilevare che in base al Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999, le ore eccedenti effettivamente disponibili,possono residuare solo a conclusione anche delle operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato, per l'anno scolastico di riferimento eche per l'attribuzione di tali ore, il docente a tempo determinato nominato con spezzone orario precede i docenti a tempo indeterminato.
Per tali argomentazioni e per quelle altre esposte nella motivazione dell'ordinanzache integralmente di seguito si allega, il ricorso in cassazione è stato rigettato.
Si allega ordinanza n. 5244 del 26 febbraio 2020, emanata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione