Di Giulia Zani su Venerdì, 03 Agosto 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Prime conseguenze dell’incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p.

Con la sentenza n. 34427/2018, depositata il 20 luglio scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di sostituzione della pena carceraria su richiesta del condannato e di sospensione dell'ordine di esecuzione a seguito della dichiarata incostituzionalità dell'art. 656 c.p.p.

L'articolo in questione definisce i termini e le condizioni per la sospensione dell'ordine di carcerazione in caso di c.d. pene detentive brevi.

La questione sottesa al caso di specie riguardava la richiesta proposta da un detenuto al giudice dell'esecuzione di applicazione di una misura alternativa alla detenzione carceraria.

L'art. 656 co. 5 c.p.p. dispone, infatti, che quando la pena detentiva da scontare (anche se residua) sia inferiore ai 3 anni, il pubblico ministero ne sospenda l'esecuzione.

Il condannato - in stato di libertà o se sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - può chiedere, a quel punto, al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione di misure alternative; ciò nell'intento di evitare che i condannati a pene brevi debbano varcare le soglie del carcere. 

La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 marzo 2018 n. 41 è intervenuta sul comma. 5 dell'art. 656  c.p.p. dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il residuo della pena carceraria da scontare debba essere inferiore ai 3 anziché 4 anni per applicare la normativa di favore della sospensione dell'ordine di carcerazione e l'ammissione alle misure alternative.

La Corte ha rilevato il mancato adeguamento di tale disposizione a seguito della modifica intervenuta nel 2013 all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario in cui si prevede la concedibilità della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali quando la pena residua non sia superiore a 4 anni e non ai 3.

La sentenza della Corte costituzionale ha efficacia ex tunc: l'eventuale pena scontata in attuazione della normativa dichiarata incostituzionale sarebbe illegale.

Di talchè, occorre intervenire sulle situazioni non ancora c.d. esaurite.

Ne consegue che è da considerarsi erroneo il ragionamento svolto da parte del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto legittimo l'ordine di carcerazione perché emesso prima della sentenza della Corte Costituzionale.

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale equivalgono infatti ad un annullamento che fa venire meno gli effetti della disposizione illegittima con effetti retroattivi.

L'unico limite al dispiegarsi degli effetti della sentenza della consulta, quindi, può essere ravvisato solo nella cessazione della detenzione, se fosse intervenuta prima del 2 marzo 2018, data di pubblicazione della sentenza.

Nell'ipotesi di specie, invece, osserva la Corte, la valutazione di ammissibilità alla misura alternativa era stata fatta unicamente sulla base di una disposizione poi rivelatasi illegittima.

Stante il mutato quadro giuridico, il condannato ha diritto alla restituzione nella facoltà a lui spettante preclusa al momento della emissione dell'ordine di carcerazione, una volta accertata la sua illegittimità costituzionale, ovvero chiedere l'ammissione alle misure alternative di esecuzione. 

Peraltro, a nulla rileva il fatto che prima del 2 marzo 2018 (data della sentenza della Corte) il detenuto non abbia richiesto al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione della misura alternativa, in quanto l'ordine di esecuzione, allora, non era considerato sospendibile; pertanto non può essere maturata alcuna decadenza in capo a quest'ultimo, stante il fatto che ildies a quo per tale richiesta, è rappresentato proprio dall'emissione del provvedimento di sospensione temporanea, chiaramente mancante.

Ciò posto, la Corte afferma il principio di diritto, per cui  a seguito di pronuncia di Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 656 c.p.p. ha diritto di chiedere al giudice dell'esecuzione e di ottenere (salvo l'esistenza di altri elementi ostativi che dovranno essere valutati proprio in sede di richiesta dal giudice dell'esecuzione) la rimessione in termini per proporre – da libero – al Tribunale di Sorveglianza la richiesta di applicazione di misure alternative.

Chiaramente tale disposizione non si applicherebbe ove il Tribunale di Sorveglianza avesse già deciso sulla medesima domanda con riferimento alla stessa esecuzione di pena.

A margine della vicenda sostanziale, di interesse è anche quella processuale concernente l'ammissibilità del ricorso per Cassazione.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, aveva ritenuto con ordinanza la propria incompetenza a provvedere alla sospensione dell'ordine di carcerazione a seguito di richiesta del detenuto.

Il giudice infatti aveva adottato un provvedimento de plano ritenendo l'inammissibilità della richiesta richiamando solo il parere del pubblico ministero che si era espresso nel senso della validità dell'ordine di carcerazione.

La Cassazione ha rilevato, invece, come tale provvedimento rappresentasse una vera propria affermazione di validità dell'ordine di esecuzione, stante il potere del giudice dell'esecuzione di accordare al condannato la facoltà di presentare una richiesta di ammissione a misure alternative alla pena carceraria - in stato di libertà - ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p., ove tale possibilità fosse stata negata dal pubblico ministero. 

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