La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3676 del 12 febbraio 2021 ha ribadito che il praticante avvocato abilitato non può patrocinare nei giudizi d'appello neanche quando tali giudizi si svolgono dinanzi ai Tribunali monocratici e l'attività del tirocinante è limitata alla sostituzione del dominus.
Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti i causa
Il ricorrente ha proposto dinanzi al Giudice di Pace opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, chiedendone l'annullamento. In primo grado, il ricorso è stato accolto con compensazione delle spese. Pertanto, il ricorrente ha impugnato la decisione, eccependo la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese. Nel giudizio d'appello dinanzi al Tribunale, si è costituito il Comune resistente, formulando impugnazione incidentale. Il Tribunale ha respinto l'appello principale, accogliendo quello incidentale.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione in quanto il ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto dal Comune nonostante difettasse lo ius postulandi in capo al difensore incaricato dall'ente locale, che, al momento della proposizione del predetto gravame, era un praticante avvocato senza abilitazione all'esercizio della professione forense.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.
La decisione della SC
Innanzitutto, occorre far rilevare che l'art. 41, comma 12, della Legge n. 247/2012 stabilisce che:
- nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, una volta che sono decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio;
- l'esercizio dell'attività forense da parte del praticante avvocato va svolta sotto il controllo e la responsabilità del dominus, anche se ha ad oggetto questioni non direttamente trattati da quest'ultimo;
- il praticante potrà patrocinare in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio i) le cause civili dinanzi al Tribunale e al Giudice di Pace, ii) le cause penali dinanzi al Giudice di pace con riferimento ai reati contravvenzionali e a quelli che, precedentemente, erano di competenza del pretore;
- per svolgere tale tipo di attività sostitutiva è necessaria l'abilitazione che decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Dal tenore letterale di questa disposizione, si evince che l'attività difensiva del praticante avvocato può essere svolta in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" e non più, come avveniva prima della riforma del 2012, per la trattazione di cause proprie, seppure entro i limiti di competenza di valore indicati dalla legge. Chiarito questo, la Corte di Cassazione evidenzia che, prima della riforma del 2012, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, sebbene avesse potuto trattare cause proprie entro i suddetti limiti, non era legittimato a patrocinare nel giudizio di appello, neanche se questo fosse stato pendente dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. E ciò in considerazione del fatto che questo tipo di giudizio non è ricompreso nell'elenco di cui alla L. n. 479 del 1999, art. 7: norma, questa, che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo degli avvocati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 29/02/2016, Rv. 639064).
Ad avviso dei Giudici di legittimità, inoltre, anche con l'introduzione del predetto art. 41 e quindi con la possibilità per i praticanti di esercitare l'attività professionale in sostituzione del dominus, non è venuto meno il difetto di legittimazione per i tirocinanti di patrocinare nei giudizi d'appello.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato senza abilitazione. Ne consegue, quindi, la fondatezza del ricorso che, per tal verso, è stato accolto.