Di Paola Mastrantonio su Martedì, 30 Maggio 2023
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Postali: la gravità del reato di violenza sessuale giustifica il licenziamento anche se il fatto è risalente nel tempo.

Cass., ord. del 23 maggio, 2023, n. 14144

(Massima non ufficiale)

"In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 54, co. VI, lett. h) CCNL di Poste, impone al giudice di valutare la gravità del fatto costituente reato per come accertato e valutato in sede penale e con efficacia di giudicato, senza che a tal fine rilevino altri elementi di contorno esterni (quale ad esempio il tempo trascorso e l'unicità del fatto)".

Premessa.

Solitamente, la commissione di un reato sul luogo o in occasione del lavoro, non è una circostanza di per sé idonea a legittimare il licenziamento in tronco.

A tal fine, è infatti indispensabile non solo che la condotta del dipendente sia idonea a ledere il vincolo fiduciario (presupposto indispensabile per giustificare l'indifferibilità del licenziamento), ma anche che il reato sia connesso con il rapporto di lavoro.

Infatti, la vita extra lavorativa del dipendente non può essere valutata dal datore di lavoro, al quale è fatto espresso divieto di ingerirsi nella sfera privata del lavoratore.

La regola della necessaria connessione della condotta illecita con l'attività lavorativa, soffre però di alcune eccezioni.

Nel comparto Poste, per esempio, il licenziamento senza preavviso può essere irrogato anche in conseguenza di una sentenza di condanna (passata in giudicato) riportata per una condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; ciò a condizione tuttavia, che i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario (art. 54, co. 6, lett. h), CCNL Poste).

Nell'ordinanza n. 14144/2023, la Cassazione si è pronunciata sulla portata applicativa dell'art. 54, co. 6, lett. h), CCNL Poste, affermando che, ai fini dell'applicazione della sanzione espulsiva, la valutazione della gravità del reato, va fatta esclusivamente sulla base all'accertamento compiuto dal giudice penale, senza prendere in considerazione altri elementi, esterni o successivi a detto accertamento, come, ad esempio, l'inesistenza di altri precedenti penali o la risalenza nel tempo della condotta illecita. 

Fatto.

Poste Italiane s.p.a. ricorreva in Cassazione per l'annullamento di una sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona aveva dichiarato l'illegittimità di un licenziamento disciplinare ed ordinato la reintegrazione del lavoratore espulso.

La condotta contestata al dipendente concerneva l'esistenza di un precedente penale per violenza sessuale a danno di una minore, precedente che, nonostante risalisse ad oltre tredici anni addietro, secondo Poste Italiane, era di una gravità tale da elidere il vincolo fiduciario ed impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto di lavoro, anche in considerazione del fatto che il lavoratore non aveva informato l'azienda dell'esistenza di un processo penale a suo carico.

I giudici di entrambi i gradi avevano accolto il ricorso proposto da lavoratore, ritenendo che la condanna riportata dal lavoratore non fosse connotata da una gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo i decidenti, il tempo trascorso dalla commissione del reato e la mancanza di altre condotte dello stesso genere, conducevano ad una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato del lavoratore.

Inoltre, la condotta incriminata non poteva influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, perché non in connessione con quest'ultimo.

Poste Italiane, ricorreva perciò in Cassazione per violazione degli artt. 2119 c.c. nonché dell'art. 54 del C.C.N.L. di Poste.

La decisione della Cassazione.

Secondo la Corte di legittimità, il ragionamento che ha condotto entrambi i giudici di merito ritenere non grave la condotta contestata al ricorrente sulla base del tempo trascorso e dell'assenza di altre condotte dello stesso genere, è errato. 

Infatti, si legge nell'ordinanza, una violenza sessuale ai danni di una minore d'età, in qualsiasi contesto sia commesso, è, secondo uno standard socialmente condiviso, una condotta che, per quanto di per sé estranea al rapporto di lavoro, è idonea a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui la stessa sia stata commessa e dal tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione, ove l'attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto con il pubblico.

Secondo gli ermellini, la gravità del reato commesso non può dunque trovare attenuazione per effetto del trascorrere del tempo, e ciò si riflette anche nel procedimento disciplinare, laddove questo tragga fondamento dalla medesima condotta incriminata.

Alla medesima conclusione, secondo quanto si evince dal provvedimento,  si perviene anche sulla base del dettato letterale dell'art. 54 CCNL di Poste, secondo il quale "la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso trova applicazione nel caso di condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario".

Il rispetto di tale disposizione collettiva, si legge nell'ordinanza, impone al giudice di valutare la gravità del fatto costituente reato per come accertato e valutato in sede penale e con efficacia di giudicato, senza che a tal fine rilevino altri elementi di contorno esterni (quale ad esempio il tempo trascorso e l'unicità del fatto).

Dunque, quando la condotta costituente reato, per le modalità, i mezzi o le altre circostanze, sia connotata da particolare gravità, il giudice del lavoro non avrà un ampio margine di discrezionalità nel valutarne la rilevanza ai fini dell'irrogazione della sanzione espulsiva.

Ora spetterà al giudice del rinvio decidere la controversia alla luce dei principi enunciati.

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