Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 18 Marzo 2019
Categoria: Legge e Diritto

Portone condominiale: malfunzionamento e danni a terzi

Riferimenti normativi: Art.2051 codice civile

Focus: Il malfunzionamento o un altro difetto sopraggiunto del portone di un condomìnio non è pericoloso in sé ma può diventarlo occasionalmente arrecando danno ai terzi, come ad esempio lesioni fisiche del danneggiato conseguenti alla rottura del vetro del portone. In tal caso, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, non vi sono dubbi sulla responsabilità del condomìnio e dei condòmini, in quanto custodi comproprietari di quel bene.

Principi generali: Il condomìnio è custode delle parti comuni ed in quanto tale è responsabile ex art. 2051 c.c. per gli eventuali danni arrecati a terzi, salvo che provi il caso fortuito. L'impossibilità di dimostrare il caso fortuito fa si che la responsabilità e, quindi, l'obbligo di risarcire il danno restino in capo al titolare dei beni da cui è promanato il danno. In quanto custode dei beni e servizi comuni" il condomìnio di un edificio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ad uno dei condòmini, posto che questi si pongono come terzi nei confronti del condomìnio stesso" ( Tribunale di Salerno, sent. n. 1993/ 2010). E', quindi, onere del condomìnio, chiamato a risarcire il danno, dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno" (Cass. n. 26751 del 18/12/2009). La giurisprudenza si è pronunciata in tal senso in più occasioni, come di seguito illustrato. 

Risarcimento danni a terzi: Un condomìnio, ritenuto unico responsabile dei fatti per omessa manutenzione e custodia dei beni di proprietà comune, è stato condannato dal Tribunale di Benevento, con sentenza n.64 del 15 gennaio 2014, a risarcire il danno biologico e morale patito da un minore in seguito alla rottura di un vetro del portone condominiale, nel tentativo di aprirlo. Danni costituiti da lesioni alla gamba ed al ginocchio destro del minore. Il condomìnio citato in giudizio dalla madre del minore, secondo la quale il portone in questione presentava già da diverso tempo difetti e problemi di funzionamento, ha sostenuto che la responsabilità dell'accaduto era addebitabile unicamente al comportamento sconsiderato del minore e alla responsabilità, per culpa in vigilando, dei genitori. Tuttavia, l'espletamento della prova testimoniale ha evidenziato che il portone, già diverso tempo prima dei fatti dedotti in giudizio, presentava rilevanti problemi di funzionamento, tanto che per aprirlo era necessario usare una certa forza, pur essendo stato già riparato prima dell'accaduto. Tenuto conto della detta testimonianza e della perizia del consulente tecnico di ufficio, che ha accertatoi danni subiti dal minore come conseguenza del sinistro, il giudice di merito ha accolto totalmente la richiesta di parte attrice condannando il condomìnio al risarcimento danni subiti dal minore ed al pagamento di tutte le spese di giudizio.

Risarcimento danni ai condòmini: Diverso è il caso in cui a farsi male è un condòmino che, conoscendo la situazione ed adottando le opportune cautele, avrebbe potuto evitare di farsi male.

La responsabilità del custode è, perciò, esclusa in caso di comportamento incauto del danneggiato il quale, potendo prevedere la situazione di pericolo dipendente dalla cosa in custodia, vi si esponga ugualmente (Cass. 22898/2012). La Corte di Cassazione, sez.VI, con sentenza n.30963 del 27 dicembre 2017, ha ulteriormente ribadito l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia di danni da cose in custodia secondo cui il condomìnio - in qualità di custode - non è tenuto a risarcire il danno se questo è stato cagionato dalla negligenza del condòminoPertanto, se il danneggiato è consapevole del funzionamento del meccanismo di chiusura del portone non ha diritto ad essere risarcito, giacché avrebbe dovuto agire in modo cauto.

E' quanto accaduto ad una condòmina caduta dalle scale esterne del condomìnio a causa della chiusura improvvisa del pesante portone di ingresso. Tale portone recava un funzionamento a molla e la forte spinta di chiusura ha determinato la caduta della donna giù per le scale provocandole significative lesioni personali. Il giudice di primo grado ha riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno per non aver il condomìnio rimediato alla situazione di pericolo condannando quest'ultimo alla corresponsione di oltre 100 mila euro. Ma in sede di appello la sentenza è stata riformata e la donna condannata alla ripetizione di quanto ottenuto nel primo grado di giudizio. In buona sostanza, se da un lato il condomìnio è responsabile dei danni provocati ai condòmini o ai terzi dai beni comuni, dall'altro lato, se l'evento è causato da un fatto del terzo - come il comportamento imprudente del danneggiato - non è ravvisabile alcuna forma di responsabilità in capo alla compagine condominiale. 

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