Di Paola Moscuzza su Mercoledì, 26 Aprile 2017
Categoria: Giurisprudenza TAR

Porto armi: P.A. obbligata a giustificare diniego rinnovo

 

Sull´obbligo di motivazione in caso di diniego di rinnovo di porto d´armi, ha avuto modo di esprimersi il Tar della Liguria in una recente sentenza.
 
Il Prefetto di Savona rigettava l´istanza con cui un uomo richiedeva il rinnovo della licenza del porto d´armi di pistola per difesa personale.
 
L´uomo, imprenditore nel settore del commercio di legname, affermava avere la necessità, per causa di lavoro, di trasportare denaro liquido con cui doveva pagare clienti e fornitori della legna, e che dal lontano 1975, e quindi già da 40 anni, era titolare di porto d´armi che ogni anno rinnovava regolarmente.
 
Mentre l´uomo impugnava il provvedimento di respingimento della suddetta istanza, il Ministero dell´Interno presentava le sue controdeduzioni battendosi per il rigetto del ricorso.
 
L´art. 42 del R.D. 18.6.1931, n. 773, così recita : "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d´armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura [...]". Da ciò si evince in capo al Prefetto, la titolarità del potere di apportare una deroga al divieto di portare armi. L´amministrazione dunque, con una certa discrezionalità può concedere la licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura, laddove chi fa istanza ne dimostri il bisogno che vi sta alla base. Di contro, davanti ad un permesso di porto d´armi rinnovato più e più volte, qualora l´amministrazione decidesse per il diniego di un ennesimo rinnovo, essa dovrebbe dar prova che le condizioni iniziali che hanno permesso la concessione della licenza, sono successivamente venute meno, e dare una giustificazione del suo rifiuto. (n. 2313 del 6.5.2014 Consiglio di Stato).
 
Nella vicenda di cui si scrive, il Prefetto adduceva, come motivazione del diniego, la possibilità per il ricorrente di usufruire di servizi bancari per cui, evitando di portare con sé denaro contante, si sarebbe eliminato il rischio di essere esposto a minacce e aggressioni, che peraltro non aveva mai subito.
 
E´ da sottolinearsi però che, negli anni passati la licenza per il porto di pistola non era mai stata negata, e inoltre che la necessità del denaro fosse dei fornitori e dei clienti più che del ricorrente. Quest´ultimo dimostrava poi di avere anche subito nel piazzale della propria ditta diversi furti di gasolio.
 
Per il caso di specie, la legge n. 59 del 13 febbraio 2006, sembrerebbe appositamente pensata. Essa infatti ampliando le maglie della legittima difesa prevista all´articolo 52 del Codice Penale, consente l´uso di un´arma che si detiene legittimamente, anche al fine di difendere i propri beni all´interno di un luogo dove viene esercitata un´attività commerciale, professionale o imprenditoriale, nel caso di desistenza o di pericolo di aggressione.
Il TAR ligure, con sentenza n. 256 del 2017, per i motivi suesposti, accoglieva ricorso e annullava il provvedimento impugnato.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina nell´anno 2015.

 
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