Inquadramento normativo: Artt. 543-549 c.p.c.; Art. 72 bis DPR 29/09/1973, n. 602.
Il pignoramento presso terzi: Il pignoramento presso terzi costituisce una procedura esecutiva che ha ad oggetto crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo. Si pensi ad esempio a un debitore, titolare di un conto corrente bancario o dipendente di un'azienda. Nel primo caso, il terzo nei cui confronti il debitore vanta il credito è la banca per le somme depositate sul conto, nel secondo caso è l'azienda, datrice di lavoro, per le somme dovute da quest'ultima a titolo retributivo. Orbene, in tutte queste ipotesi, il creditore può pignorare i crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo, notificando a quest'ultimi un atto che deve contenere:
- l'ingiunzione di pagamento al debitore;
- l'indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto;
- l'indicazione della residenza o del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione relativa all'esistenza o meno del credito vantato dal debitore entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; «con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».
Contestazione entità del credito dichiarato dal terzo: Qualora sulla dichiarazione sorgono contestazioni e quindi diventa incerta l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza.
Perfezionamento del pignoramento presso terzi: Il pignoramento presso terzi si perfeziona con la notificazione dell'atto introduttivo e con la dichiarazione del terzo. «Ne consegue che il credito pignorato può venire individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data molto successiva a quella della notificazione dell'atto» (Cass. civ. n. 13021/1992, n. 1949/2009, richiamate da Tribunale Cosenza, sentenza 8 febbraio 2018), Questo, tuttavia, non deve far considerare il pignoramento sorto dopo la notifica di quest'atto atteso che da tale data le somme dovute dal terzo pignorato al debitore non possono essere più oggetto di disposizione, con l'ovvia conseguenza che tutti i fatti estintivi di detto credito se compiuti fin dalla notifica saranno inefficaci (Cass. Civ., n. 496/2000; n. 1949/2009, richiamate da Tribunale Cosenza, sentenza 8 febbraio 2018).
Dichiarazione del terzo ed errore: Qualora la dichiarazione del terzo pignorato sia inficiata da errore di fatto, è possibile per quest'ultimo procedere con la revoca o la sostituzione. Ai fini di ciò, però, occorre che:
- l'errore non sia imputabile al terzo;
- la revoca o la sostituzione pervenga entro l'udienza al cui esito il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.
Se il magistrato procede all'assegnazione senza tener conto di tale revoca o sostituzione effettuata tempestivamente, emettendo un'ordinanza di assegnazione delle somme dovute al creditore, basandosi sull'originaria dichiarazione del terzo, quest'ultimo può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa ordinanza per farne valere l'illegittimità (Cass. civ., n. 13143/2017).
Il creditore che a sua volta è debitore del terzo pignorato: Se tra creditore originario e il terzo pignorato sussistono ragioni di debito e credito, il terzo pignorato può opporre i suoi crediti nei confronti dell'originario creditore solo in occasione della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, anche se tali crediti si siano formati precedentemente a detta ordinanza. E ciò in considerazione del fatto che solo con l'ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione soggettiva dell'obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi dall'obbligazione. Con l'ovvia conseguenza che dall'emissione dell'ordinanza in questione (e certamente non prima) il terzo, se a sua volta è creditore del creditore assegnatario, può opporre il proprio credito in compensazione (Cass. civ., n. 17441/2018).
Pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione e opposizione: L'agente di riscossione, che esegue un pignoramento presso terzi, può ordinare al terzo di pagare il credito direttamente, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
- «nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, per le restanti somme».
Detto pignoramento, seppur avente ad oggetto un credito tributario, può essere opposto dinanzi al Tribunale e non dinanzi alla Commissione tributaria, non solo per vizi suoi propri, ma «anche per far valere la nullità derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere» (Cass., n. 9246/2015, Cass., Sez. U., n. 8618/2015, Cass., n. 8279/2018, richiamate da Cass. civ., n. 20928/2017).