Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 17 Novembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto tecnico

Permesso di costruire e manufatti agricoli: l'erogazione del contributo ministeriale per la realizzazione del relativo progetto ne fa presumere il rilascio

 Con sentenza n. 11131 del 16 novembre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che l'erogazione del contributo ministeriale per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto costruzioni o miglioramenti di manufatti agricoli costituisce un sicuro elemento da cui poter desumere con certezza che, oltre all'approvazione del progetto, sia stata rilasciata la licenza di costruzione. In tali casi, infatti, si presume che:

E ciò in considerazione del fatto che l'esistenza di un titolo abilitativo alla costruzione, in questi casi, deve essere necessariamente prodromica all'erogazione di questo tipo di contributi. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. La ricorrente è proprietaria di cinque manufatti agricoli. Per questi, il Comune, in cui sono ubicati, ha emesso un ordine di demolizione, lamentando che:

Il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio. Innanzitutto, appare opportuno esaminare l'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380. Tale norma stabilisce che è da considerarsi nuova costruzione la realizzazione di manufatti edilizi o l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. In tali casi, questo tipo di costruzioni necessitano del permesso di costruire.

Ne consegue, secondo il successivo art. 31 del medesimo decreto che tali manufatti se sono eseguiti in totale difformità o mancanza del permesso di costruire proprio perché integranti organismi edilizi nuovi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, o per volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale:

Fatta questa breve premessa normativa e tornando al caso in esame, il Comune, nella fattispecie in questione, ha riscontrato che le caratteristiche tecniche dei manufatti di proprietà della ricorrente non rientrano tra le costruzioni riconducibili all'attività edilizia libera. Con l'ovvia conseguenza che per la loro realizzazione sarebbe stato necessario munirsi del titolo abilitativo. La ricorrente, invece, resistendo, sostiene il contrario. Ma vi è più. In riferimento a due di questi manufatti, diventati di sua proprietà per successione, la ricorrente ha affermato che i suoi danti causa, a loro tempo, si sono muniti del titolo abilitativo per la relativa costruzione. A sostegno di tale tesi, la stessa ha addotto che in relazione a tali opere è stato presentato un progetto, risalente al 1971, presso la Provincia. Alla presentazione di tale progetto, tuttavia, non ha fatto "seguito il rilascio di alcun titolo abilitativo alla realizzazione delle opere previste nello stesso". 

Malgrado ciò, ad avviso del TAR, tale circostanza, unitamente al provvedimento, a firma dell'Ispettorato Dipartimentale – Corpo Forestale dello Stato -, prodotto in giudizio dalla ricorrente, con il quale è stata concessa dall'allora Ministero Agricoltura e Foreste l'erogazione di un contributo ai danti causa di quest'ultima per la realizzazione dei manufatti in questione, costituisce un sicuro elemento da cui poter desumere con certezza che, oltre all'approvazione del progetto, è stata all'epoca ottenuta anche la licenza di costruzione dei due manufatti. Tale deduzione, secondo i Giudici amministrativi, discende dal fatto che, nel caso di specie:

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, a parere del TAR, appare evidente che, nella fattispecie in esame, il procedimento suddetto (diretto ad ottenere il nulla-osta per la costruzione dei manufatti di cui stiamo discorrendo) sia stato portato a compimento e che, quindi, gli uffici comunali si siano conclusivamente pronunciati in senso favorevole sulla domanda dei danti causa della ricorrente. In virtù di quanto sin qui detto, quindi, i Giudici amministrativi:

Messaggi correlati