Di Paola Mastrantonio su Mercoledì, 24 Maggio 2023
Categoria: Legge e Diritto

PERMESSO DI COSTRUIRE ANCHE PER REALIZZARE UNA CAPANNA SULL’ALBERO.

La casetta di legno sull'albero, non può essere considerata un'area ludica e, per essere realizzata, necessita del preventivo rilascio del titolo abilitativo edilizio.

E' quanto affermato dal TAR Liguria il 15 maggio scorso, nella sentenza n. 507, che ha rigettato il ricorso proposto per l'annullamento di un ordine di demolizione, emesso dal Comune di Lavagna, di una casetta di legno costruita all'interno di un cortile di proprietà del ricorrente, su un tronco di albero di palma reciso.

Da quanto si legge nella sentenza, decisive ai fini del rigetto del ricorso sarebbero state le caratteristiche del piccolo manufatto, che si sviluppava su due livelli: il primo costituito da un piccolo terrazzo in legno a cui si accedeva tramite scala in ferro a pioli, il secondo formato da una vera e propria casetta sempre in legno, dotata di tre finestre ed impianto elettrico, arredato con sedie ed un piccolo tavolo.

Secondo il TAR, infatti,  tali requisiti sarebbero sufficienti ad attribuire al manufatto in questione la qualifica di struttura stabile (e non a carattere temporaneo), come tale soggetta al preventivo rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e-5, del T.U. Edilizia. 

 Ad avviso del giudice amministrativo, poi, la costruzione in legno avrebbe dovuto essere demolita anche nel caso in cui fosse stata realmente ritenuta un'area ludica e, dunque, liberamente realizzabile, non potendo, la struttura oggetto del ricorso, garantire la sicurezza dei fruitori, che sarebbero stati prevalentemente i bambini.

Nel contesto della sentenza, quest'ultima osservazione appare, in realtà, quella più convincente, dal momento che l'art. 6 comma 2 lett. e), mentre non fa alcun riferimento al carattere temporaneo dell'opera da realizzare, afferma chiaramente, tramite il rinvio al primo comma operato dal preambolo del comma 2, che le opere ludiche senza scopo di lucro (tra le quali può sicuramente rientrare anche una casetta di legno di dimensioni ridotte come quella oggetto del provvedimento di demolizione) devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio ed igienicosanitarie. 

 L'ambiguità della decisione, nel punto in cui ha assimilato la casetta di legno di ridotte dimensioni agli interventi previsti dall'art. 3 comma 1, lett. e-5, del T.U. Edilizia (ossia alle strutture "che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti") si coglie maggiormente ove si tenga conto di tutti quei precedenti giurisprudenziali dei tribunali amministrativi che hanno ricondotto alla categoria delle opere di edilizia libera le casette per gli attrezzi costruite in giardino (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15 marzo 2016 n. 91, TAR Lazio, sez. II quater Roma, sent. 17 febbraio 2017 n. 2591).

Si potrebbe, così, essere indotti a pensare che, per le piccole costruzioni in legno, vigano regimi edilizi differenti a seconda della destinazione d'uso, come se la finalità ludica, in qualche modo, potesse, di per sé, incidere (addirittura elidendola), sulla natura (anche) pertinenziale del manufatto.

Messaggi correlati