Per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. deve sussistere la condizione di soccombente del responsabile
Costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'art. 96 cod. proc. civ. la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della stessa disposizione.
Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4212 del 9 febbraio 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Alla ricorrente e al suo coniuge è stato ingiunto il pagamento di euro 73.197,18 oltre accessori, richiesto in base a dichiarazioni sottoscritte dagli stessi per prestiti onerosi. Contro il decreto ingiuntivo, la ricorrente unitamente al marito ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con la rideterminazione dell'importo dovuto. Nel corso del giudizio di opposizione il marito della ricorrente è deceduto e, nonostante l'eccezione di infondatezza dell'opposizione formulata dall'opposto, l'impugnazione della ricorrente è stata accolta nei seguenti termini:
- revoca del decreto ingiuntivo;
- condanna della ricorrente al pagamento della minore somma di euro 19.206,00, oltre interessi;
- condanna del creditore opposto alla rifusione delle spese di lite.
Il creditore ha proposto appello avverso la sentenza che è stata riformata in relazione alla statuizione sulle spese. In buona sostanza è stato osservato che la condanna dell'opponente, seppure ad una somma ridotta rispetto al quantum richiesto, avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite e non la condanna della parte risultata creditrice di somme alla rifusione integrale delle spese di lite. La Corte territoriale contestualmente ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata formulata dalla ricorrente, compensando […] le spese per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un mezzo con condanna dell'opponente nei limiti del residuo mezzo.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione, da parte della ricorrente, della sentenza emessa dal Giudice del secondo grado.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di cassazione.
La decisione della SC
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale riformato la statuizione del primo Giudice sull'integrale condanna alle spese a carico delle creditore opposto […] nonostante l'accertata non debenza della somma esorbitante il dovuto e proditoriamente richiesta dallo stesso opposto con il decreto ingiuntivo. La ricorrente lamenta, altresì, la disposta compensazione per metà delle spese di giudizio.
I Giudici di legittimità sono di diverso avviso.
Vediamo le motivazioni.
Innanzitutto la Corte di Cassazione, con riferimento alla compensazione per un mezzo delle spese di lite, afferma che essa costituisce applicazione del generale principio (cfr. Cass. 21684/2013; id.3438/2016; id.10113/2018; id. 1268/2020) secondo cui rientra fra i presupposti per la compensazione l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, come effettivamente avvenuto nel caso di specie. In secondo luogo, con riguardo alla violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., i Giudici di legittimità sostengono che detta norma trova applicazione quando vi è la soccombenza della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata. E ciò si evince dal tenore letterale dell'art. 96. A parere della Corte di Cassazione, infatti, la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017). Un presupposto, questo della soccombenza totale, che non ricorre nel caso di specie. Infatti l'opposto è rimasto sempre creditore della ricorrente sebbene per un importo inferiore e non è attribuibile allo stesso una valutazione sulla sua mala fede o colpa grave. Alla luce delle considerazioni su esposte, pertanto, la ritenuta ratio decidendi della mancanza della soccombenza totale è stata considerata idonea da sola a giustificare il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità aggravata (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2017; Cass. 11493/2018). Così, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.