Di Anna Sblendorio su Martedì, 13 Settembre 2022
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019 - diritto scolastico

Pensioni personale scolastico. Indicazioni operative Inps

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il proprio decreto n.238/2022 e la circolare n.31924 condivisa con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dell'8 settembre 2022 che forniscono indicazioni operative in merito alle domande di cessazione dal servizio del personale scolastico

Chi può presentare domanda di cessazione dal servizio

Le indicazioni operative si rivolgono a tutto il personale del comparto scuola.

Pertanto dirigenti scolastici, personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), personale educativo ed A.T.A. di ruolo potranno presentare le domande di cessazione dal servizio in tutte le seguenti ipotesi:

Gli effetti della domanda decorreranno a partire dal 1° settembre 2023.

Termini per la presentazione delle domande di cessazione

L'art.1 del decreto del Ministero fissa il termine finale per la presentazione delle domande al 21 ottobre 2022. La presentazione dell'istanza entro il termine previsto è propedeutica al collocamento a riposo, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo la scadenza del termine.

 Possono presentare domanda entro il suddetto termine

Entro il suddetto termine gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.

Quanto ai dirigenti scolastici il termine per presentazione della domanda è fissato al 28 febbraio 2023 dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza del 15 luglio 2010. Qualora il dirigente scolastico presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine prescritto, perderebbe la possibilità di usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Presentazione delle istanze

Le domande dovranno essere formulate avvalendosi di tre istanze Polis rese allo scopo disponibili, di cui la prima contiene le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

-Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023,

-Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (opzione donna);

-Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto alla pensione;

-Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda e la terza riguardano esclusivamente:

-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti di quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021,

-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022.

 Gestione delle istanze di pensionamento

Per quanto riguarda in particolare le domande di pensione, esse devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 1) online accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - Carta d'Identità Elettronica (CIE) - Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 2) tramite Contact Center Integrato o 3) avvalendosi dell'assistenza gratuita del Patronato.

La circolare fissa la procedura per la gestione delle istanze prevedendo che:

La circolare ha, inoltre, precisato che nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nell'eventualità che venga accertata la mancanza dei requisiti.

(Fonte https://www.miur.gov.it/)

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