Il riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti degli avvocati iscritti alla Cassa forense e deceduti prima di aver maturato il diritto alla pensione è possibile a condizione che i professionisti fossero iscritti con continuità all'ente previdenziale da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Non è necessaria, invece, la sussistenza dell'ulteriore requisito dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza n. 27392 del 25 ottobre 2019.
Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, con cui quest'ultima ha rigettato la sua domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta in qualità di coniuge superstite dell'avvocato iscritto alla Cassa forense e deceduto in costanza di attività. Secondo i Giudici d'appello la domanda non è fondata in quanto manca il requisito dell'iscrizione all'ente professionale protrattasi continuativamente; un requisito, questo, necessariamente concorrente con quelli, ulteriori, dell'iscrizione prima dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della Suprema Corte
Innanzitutto, occorre far rilevare che l'art. 7, comma 3, della Legge n. 576/1980 stabilisce che la pensione diretta viene riconosciuta al coniuge superstite e ai figli minorenni dell'avvocato iscritto alla Cassa forense, deceduto in costanza di attività, prima di aver maturato il diritto alla pensione, ma purché con dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. L'art. 7 su richiamato al comma 4 precisa che il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta è subordinato al fatto che l'avvocato deceduto sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Questa condizione richiesta per il riconoscimento della pensione indiretta non è in contrasto con il canone di ragionevolezza e con l'art. 38, comma 2, Cost. E ciò in considerazione del fatto che tale ultima disposizione, in particolare, consente che il diritto alle prestazioni possa essere subordinato a determinate condizioni o requisiti.
Ma affinché il diritto alla pensione indiretta sia riconosciuto occorre la sussistenza delle due condizioni su citate (dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e iscrizione con carattere di continuità da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età)? Secondo i Giudici di legittimità, no.
Vediamo perché.
Ad avviso della Cote di cassazione, la continuità richiesta dal comma 4 dell'art. 7 innanzi indicato si pone all'esterno del precetto dettato dal precedente comma 3 della medesima disposizione. Tra questi due commi non esiste alcun raccordo o rimando che conduca la lettura dell'interprete sul binario di un combinato disposto tra gli stessi. Ne consegue che il riconoscimento del diritto alla pensione sarà possibile quando sarà sussistente solo ed esclusivamente il requisito dell'iscrizione alla Cassa con continuità da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. In buona sostanza, a parere della Corte di Cassazione, è il dettato letterale della disposizione […] a fissare la stringente condizione della continuità dell'iscrizione raccordata esclusivamente al requisito anagrafico. Non è richiesto, infatti, quale ulteriore requisito quello dell'ininterrotta iscrizione nel periodo decennale. D'altronde non potrebbe trovare spazio un'interpretazione differente, essendo la pensione indiretta - da erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività – un trattamento pensionistico tipica espressione del sistema solidaristico, in forza del quale si garantisce protezione anche ai superstiti di chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione per non avere raggiunto l'anzianità contributiva.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'appello.