Casella Pec dell'avvocato piena? Se la notifica di atti processuali a mezzo pec non va a buon fine perché la casella del destinatario è piena, la stessa va riattivata immediatamente al domicilio fisico nel rispetto della metà dei termini art. 325 c.p.c.
La Cassazione è intervenuta sul tema ed ha chiarito con l'ordinanza n. 2193/2023 che, se la notifica a mezzo pec non è andata a buon fine, per avere adempiuto tutti i propri doveri senza incorrere in errore, la notifica va rifatta al domicilio fisico.
Il domicilio, è in sostanza il luogo in cui per legge si presume di trovare un soggetto, indipendentemente dal fatto che egli vi si trovi effettivamente.
Ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Vediamo le ragioni della decisione della Cassazione.
L'Agenzia delle Entrate notificava un'intimazione di pagamento riguardante diverse cartelle ad una contribuente che decideva di impugnare.
La CTP accoglie il ricorso, rilevando la mancata notifica delle cartelle, ma, l'agenzia impugna la decisione, confermando la notifica di due cartelle.
Il gravame viene respinto poiché le notifiche erano state effettuate dopo l'intervenuta decadenza.
Nel ricorrere in Cassazione l'agenzia precisa di aver rinnovato la notifica via pec nel maggio 2022, dopo che quella del 26 maggio 2020 era stata rifiutata dal sistema perché la casella dell'avvocato presso cui la contribuente era domiciliata risultava piena.
La Cassazione esamina quindi la questione della notifica e del suo perfezionamento, considerato che quella eseguita nel rispetto dei termini di legge era stata rifiutata dal sistema a causa della casella piena del legale della contribuente.
La Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso dell'agenzia afferma che la stessa a S.U. n. 14594/2016, ha chiarito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività quanto necessario al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Il regime normativo che identifica il domicilio digitale non ha escluso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, anche in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati, cos' chiarito dalla Corte di Cassazione n. 3557/2021.