Inquadramento normativo: Artt. 768 bis – 768 octies c.c., Legge 14 febbraio 2006, n. 55, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2013.
Patto di famiglia: Il patto di famiglia è il patto con cui un imprenditore trasferisce a uno o più discendenti i) una parte o tutta l'azienda o ii) le quote di partecipazione societaria.
Finalità: La finalità del patto di famiglia è quella di regolamentare il passaggio generazionale delle aziende mediante effetti anticipatori della successione. Tale patto non è caratterizzato da un intento donativo in quanto è diretto a prevenire:
- liti ereditarie;
- lo smembramento di aziende o partecipazioni societarie;
- l'assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale degli stessi.
(Comm. trib. prov. Basilicata Matera, sentenza n. 350 del 5/12/2017).
Requisiti: Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità e deve essere concluso tra tutti coloro che, nel caso di morte dell'imprenditore e di successione nel patrimonio di quest'ultimo, sarebbero legittimari.
I contraenti: I soggetti nel cui interesse sono trasferite le quote di partecipazione societaria o l'azienda devono:
- corrispondere ai soggetti non assegnatari il pagamento di una somma pari al valore delle quote o dell'azienda trasferite
- attribuire nei confronti di questi ultimi la proprietà di beni di egual valore.
Queste somme o tali beni sono imputati alla quota di legittima spettante a ciascun legittimario in occasione di successione mortis causa dell'imprenditore; con l'ovvia conseguenza che, al momento dell'apertura di tale successione, tutti gli stipulanti il patto di famiglia non potranno lamentare un'eventuale lesione della propria quota di legittima, ricorrendo a istituti come la collazione o l'azione di riduzione.
Patto separato: La liquidazione di una somma pari al valore delle quote di partecipazione societaria o dell'azienda, trasferite con il patto di famiglia, o l'attribuzione della proprietà di beni di egual valore all'azienda o alle predette quote nei confronti dei non assegnatari, può avvenire:
- contestualmente alla stipulazione del patto di famiglia o
- mediante un contratto separato, ma collegato al primo, concluso sempre tra gli stessi contraenti.
Impugnazione del patto di famiglia: I contraenti possono chiedere l'annullamento del patto di famiglia quando il loro consenso:
- è stato dato per errore,
- è stato estorto con violenza;
- è stato carpito con dolo.
L'azione di annullamento va proposta nel termine di un anno, decorso il quale non potrà essere più esercitata.
I legittimari non contraenti: Quando il patto di famiglia non è stato concluso tra tutti i soggetti legittimari, quelli non partecipanti possono chiedere ai beneficiari del contratto, all'apertura della successione dell'imprenditore, il pagamento della somma corrispondente al valore delle quote trasferite, aumentata degli interessi legali.
Scioglimento del patto di famiglia: Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato tra le stesse parti contraenti:
- mediante diverso contratto, con le stesse caratteristiche e i medesimi presupposti dell'originario patto di famiglia;
- attraverso l'esercizio del diritto di recesso, se espressamente pattuito nel contratto. In questi casi tale diritto è esercitato mediante una dichiarazione resa agli altri contraenti e certificata da un notaio.
Agevolazioni fiscali: Il patto di famiglia rientra tra gli atti a titolo gratuito e ciò in considerazione del fatto che i) da un lato persegue lo scopo di regolamentare il passaggio generazionale delle aziende senza intento donativo, ii) dall'altro l'assegnatario dell'azienda o delle quote sociali liquida gli altri partecipanti al contratto, in denaro o in natura. Proprio la natura di tale atto esclude che i trasferimenti, effettuati [...] a favore di questi assegnatari siano soggetti all'imposta sulle donazioni. Questa agevolazione è, tuttavia, subordinata alla condizione che i beneficiari del patto di famiglia proseguano l'attività dell'imprenditore o ne mantengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni dal trasferimento. Le attribuzioni di somme o di beni con cui, invece, sono liquidati i non assegnatari dell'azienda o delle quote sociali restano fuori da tale agevolazione, con l'ovvia conseguenza che saranno soggette alle imposte di successioni e donazioni. Se, però, i predetti non assegnatari rinunciano a tali attribuzioni, la loro rinunzia, non producendo alcun trasferimento, sarà soggetta solo all'imposta di registro dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale.