In tema di liquidazione dei compensi ex art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di attività difensiva svolta da un avvocato in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, il giudice deve tener conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Questo sta a significare che l'importo da liquidare non può superare la media dei valori tariffari, ma può essere determinato anche in misura inferiore (Cass. 31404/2019; Cass. 15006/2021; cass.4759/2022).
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14902 del 4 maggio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente è un avvocato che ha svolto attività difensiva in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. È accaduto che in sede di liquidazione del suo compenso, il giudice ha determinato il relativo importo applicando i valori tabellari minimi in luogo di quelli medi.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione della SC
Il ricorrente si duole:
- della liquidazione di un compenso minimo, in luogo di quello medio, senza che sia stata presa in considerazione la complessità dell'attività svolta;
- del vizio di motivazione per aver la pronuncia liquidato i minimi tabellari senza dar conto in motivazione delle soluzioni adottate;
- dell'omessa liquidazione delle spese processuali per la fase istruttoria, benché lo stesso ricorrente avesse provveduto all'esame degli atti introduttivi e delle note difensive con contestuale deposito di molteplici documenti.
Ad avviso dei Giudici di legittimità, le prime due doglianze del ricorrente sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., essendo la pronuncia conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione senza che il ricorso offra argomenti per mutare orientamento. Infatti è pacifico in giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore (Cass. 31404/2019; Cass. 15006/2021; cass.4759/2022). Con riguardo, poi, all'obbligo di motivazione in caso di adozione dei valori minimi, la Suprema Corte fa rilevare che la liquidazione del compenso da parte del giudice per in un importo compreso tra il minimo e il massimo dei parametri forensi rientra nell'ambito dell'esercizio discrezionale del potere del giudice, non soggetto a sindacato di legittimità.
La motivazione diventa doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la sua congruità (Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre). In merito al terzo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha dimostrato di aver depositato note di trattazione, allegando una pluralità di documenti. Ne consegue che allo stesso compete anche il compenso per la fase istruttoria, dato che l'art. 4, comma 5, lettera c), D.M. 55/2014, con previsione non tassativa, include in tale fase le richieste di prova, le memorie illustrative, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai provvedimenti in materia istruttoria, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio. Rientrano quindi tra le attività ricomprese nella fase istruttoria sia il deposito documentale che le note volte a chiarire la rilevanza e l'utilità processuale dei documenti relativi allo svolgimento delle singole prestazioni, oggetto della richiesta di compenso. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il provvedimento impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e, non essendovi accertamenti da svolgere, la causa è stata decisa nel merito, con liquidazione delle spese processuali per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, […] oltre alle spese del giudizio di legittimità.