Di Anita Taglialatela su Mercoledì, 22 Agosto 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura amministrativa

Parcheggio disabili, obbligazione di risultato: il Comune deve fare tutto il necessario per assicurare effettiva fruizione

In omaggio ai principi di Giustizia sostanziale e di effettiva tutela del ricorrente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, parzialmente pronunciandosi sull'appello, accogliendolo, ha rinviato per ulteriore trattazione all'esclusivo fine di verificare l'esatta ottemperanza alla sentenza da parte dell'Amministrazione resistente.

I fatti di causa: tramite un primo ricorso davanti al T.A.R. Palermo la ricorrente, invalida al 100%, aveva impugnato il provvedimento di diniego col quale il Comune aveva negato che l'area di parcheggio già datale in concessione davanti alla propria abitazione fosse delimitata mediante dissuasori mobili, considerato che detta area era sin troppo spesso occupata abusivamente da terzi.

L'adito T.A.R. aveva accolto il ricorso condannando il Comune resistente a conformarsi alla sentenza, previamente effettuando un sopralluogo e verificando se, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, fosse possibile il posizionamento di appositi dissuasori.

Ebbene il Comune, rimasto inizialmente inerte, all'esito del sollecitato sopralluogo ribadiva il suo diniego, sostenendo l'impossibilità di collocare i dissuasori perché questi avrebbero ostacolato la manovra dei veicoli marcianti sulla strada interessata.

Rispetto a tale secondo provvedimento la ricorrente ha agito in sede di ottemperanza, ritenendo che, visto il citato comportamento del Comune, quest'ultimo non avesse dato corretta esecuzione alla sentenza del T.A.R..

Tuttavia, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo, al contrario, che la prima sentenza fosse stata eseguita, sebbene tramite l'emissione di un provvedimento di segno negativo per la ricorrente.

Avverso quest'ultima sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, deducendo l'erroneità della censurata pronuncia, non essendosi uniformato il Comune al suo contenuto conformativo, finendo l'Ente per ribadire le medesime ragioni ostative già poste alla base del primo provvedimento di diniego.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.

Il C.G.A.R.S. ha ritenuto l'appello fondato.

Il Giudice di secondo grado in via preliminare ha provveduto a individuare il bene della vita coltivato dalla ricorrente attraverso l'intera vicenda processuale, rinvenendo detto bene, in estrema sintesi, nella concreta ed effettiva possibilità di fruire del parcheggio auto avuto in concessione dal Comune in quanto persona disabile al 100%.

L'esigenza di tutela della ricorrente nasce da un elemento di fatto non contestato dal Comune ed espressamente ritenuto dal Collegio sconfortante sul piano sociale, ovverosia il rilievo che, allo stato, la sola segnaletica apposta in corrispondenza del citato parcheggio, che reca bene impressa la targa della vettura in uso alla ricorrente, non valga da sola a impedire che altri automobilisti occupino quel medesimo parcheggio.

Fatta questa premessa, il Consiglio ha ritenuto che gravi sull'Amministrazione comunale un'obbligazione di risultato, il cui oggetto consiste nel fare tutto ciò che sia necessario per assicurare alla titolare della concessione l'effettiva fruizione del parcheggio, rimettendo, peraltro, alla stessa Amministrazione la scelta delle modalità ritenute più utili e opportune per adempiere a tale obbligazione.

L'appellante aveva chiesto, a più riprese, che tale obbligazione fosse adempiuta secondo una modalità precisa da lei ipotizzata e proposta, ossia attraverso la collocazione di dissuasori, con una tecnica apparentemente efficace e non particolarmente onerosa, che tuttavia il Comune aveva reputato poco compatibile con le esigenze della circolazione e con lo stato dei luoghi, infine prospettando sinanche l'Ente, a sua difesa, che in tal modo (o anche mediante l'utilizzo di catene, sbarre o barriere) si potrebbe configurare una vera e propria occupazione del suolo pubblico.

A fronte di tale posizione del Comune, ha osservato il Collegio come vi possano essere altre modalità per assicurare il medesimo obiettivo primario, modalità che ben potrebbero consistere in aggiunta o in sostituzione rispetto a "dissuasori" (la cui tipologia è a scelta del Comune, quali catene, sbarre elettriche, pali retrattili), nel posizionamento di telecamere in chiave deterrente, ovvero nella costante presenza fisica di un vigile urbano che impedisca l'uso del parcheggio da parte di terzi o che, quanto meno, ne sanzioni sul piano amministrativo le condotte contrarie al Codice della strada, nella pronta disponibilità di un servizio di rimozione dei veicoli che occupino abusivamente il posto auto riservato.

Quel che non è dato consentire, di sicuro, è che le infrazioni dei singoli si giovino dell'assenza di controlli da parte dell'autorità competente.

In conclusione, il Giudice di seconde cure ha ritenuto che il Comune, con l'attività posta in essere all'indomani della sentenza del T.A.R. Palermo, ne abbia eluso il contenuto di fondo e che sia necessario che a tale sentenza si dia corretta esecuzione assicurando, attraverso una o più (di una) delle modalità indicate, la concreta ed effettiva fruizione del parcheggio.

Per verificare che ciò accada, e che non si renda necessaria da parte del Giudice di appello l'adozione di ulteriori misure, ordinatorie e di ordine patrimoniale (richieste con l'appello), il Comune, nel termine di 90 giorni, dovrà depositare una relazione scritta che illustri le modalità operative con cui ha inteso assicurare tale fruizione del parcheggio, rinviando la causa a una camera di consiglio successiva per valutare tali risultanze. Durante lo stesso periodo parte ricorrente darà conto di eventuali infrazioni di terzi che le impediscano di parcheggiare.

Per questi motivi il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello e ha rinviato a una successiva camera di consiglio al fine di verificare l'adempimento del Comune.