Inquadramento normativo: D.M. n. 55/2014 modificato da D.M. n. 37/2018, Art. 13, comma 6, Legge n. 247/2012
I nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense: I nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense «si applicano:
- quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
- in [...] caso di i) mancata determinazione consensuale dei compensi, ii) liquidazione giudiziale dei compensi;
- quando la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge».
Il potere del giudice, la determinazione del compenso e lo scostamento dai parametri: Il giudice, in riferimento alla determinazione dei compensi degli avvocati, esercita un potere discrezionale (Cass. Civ., n. 23677/2012, richiamata da Tribunale Nola, sentenza 15 gennaio 2019). E ciò in considerazione del fatto che non sussiste più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari. Infatti, «i nuovi parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale» (Cass., n. 30286/2017, richiamata da Cass. civ., n. 8146/2020).
Il giudice, sebbene possa discostarsi dai valori massimi e minimi, deve indicare i parametri seguiti nella determinazione del compenso e deve darne un'apposita e specifica motivazione (Cass., n. 11601/2018, richiamata da Cass. civ., n. 8146/2020). In tali ipotesi, resta fermo il limite che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. nn. 25804/2015, 24492/2016, 20790/2017, richiamate da Cass. civ., n. 8146/2020). Ne consegue che contro «la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi in sede di legittimità la nullità della sentenza», se questa è resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass., nn. 20648/2015, 7402/2017, richiamate da Cass., n. 8146/2020) ovvero per error in iudicando, se viola il limite su indicato (Cass. civ., n. 8146/2020).
L'applicazione dei parametri vigenti al momento della liquidazione dei compensi: Con riferimento alla determinazione dei compensi all'esito del giudizio, si tiene conto sempre della disciplina vigente al momento della liquidazione (Cass, n. 19181/2018, richiamata da Cass. civ., n. 31884/2018). Ne consegue che «in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito [...] anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello» (Cass. civ., n. 31884/2018). Il riferimento al momento della decisione della lite per la determinazione dei parametri applicabili per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in ogni caso, non deve violare il divieto di reformatio in pejus, ossia il giudice di secondo grado deve tener conto della liquidazione dei compensi già operata dal primo giudice, non potendo scendere al di sotto di quanto già liquidato da quest'ultimo (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 27233/2018).
Liquidazione del compenso della fase stragiudiziale: «In forza del principio dell'autonomia della fase stragiudiziale rispetto all'eventuale fase successiva contenziosa, gli onorari stragiudiziali possono formare oggetto di distinta e ulteriore liquidazione, rispetto alle spese processuali, nella sola ipotesi in cui la fase a essi relativa abbia avuto una propria ontologica esistenza, da valutarsi in rapporto alla natura, quantità e qualità delle attività professionali svolte dall'avvocato». Ne consegue che non può ritenersi autonoma l'attività stragiudiziale svolta anteriormente all'introduzione dei giudizi ogniqualvolta questa costituisce condizione di procedibilità ed è connessa alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita o di conciliazione (Tribunale Trieste, sentenza 9 novembre 2019).
Parametri e procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo: «Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo va considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa», con la conseguenza che per la liquidazione dei compensi occorrerà fare riferimento ai parametri applicabili per la fase giudiziale (cfr. Cass., nn. 8818/2018; 4689/2018, 23187/2016; 25352/2008, richiamate da Cass. civ., n. 16770/2019).