Di Elsa Sapienza su Martedì, 31 Maggio 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Parametri forensi, nuovi limiti e penalità.

 Lo schema di decreto di modifica dei parametri forensi prevede tra le più importanti innovazioni, la soppressione della locuzione "di regola" termine che nel decreto ministeriale 55 del 2014 viene ripetutamente utilizzato per indicare la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di attribuire, quel più o quel meno,  risultante da particolari attività svolte dell'avvocato.

Con tale modifica, la variazione dovrà infatti essere sempre riconosciuta se si verificano le circostanze previste dalle singole disposizioni e la discrezionalità nella liquidazione viene ridotta alla quantificazione concreta della misura di quanto aggiungere o togliere, in ragione della valutazione di ciò che è stato svolto effettivamente dall'avvocato. In altri termini non si potrà più discutere dell'an debeatur, in quanto una volta riconosciuta la variazione si deciderà solo sul quantum debeatur.

 Per quanto riguarda il caso di responsabilità processuale e di soccombenza, la penalizzazione sarà più pesante passando dal 50 al 75% di riduzione del compenso dell'avvocato che ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, così come nel caso di esercizio di azioni esecutive o cautelari avviate senza la normale prudenza con condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Rimane invece del 50% la riduzione del compenso per il caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, ma, solo se ricorrano gravi ed eccezionali ragioni. 

 Tuttavia per il patrocinio a spese dello Stato già con il decreto sicurezza del 2018 era stato stabilito che, quando l'impugnazione anche incidentale è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

Le disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo l'entrata in vigore del Dm, al contrario di quanto accadeva con i due decreti precedenti (55 del 2014 e 37 del 2018) che prevedevano l'applicazione alle liquidazioni successive alla loro entrata in vigore. Il nuovo testo cioè recepisce così l'ammonimento della Consulta circa l'applicabilità dei nuovi parametri anche per le prestazioni non ultimate, in parte svolte sotto il precedente regime. 

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