Depositato il decreto ministeriale di modifica dei parametri forensi per il parere finale della Commissione Giustizia. Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 9 febbraio 2022, n. 535 ha approvato in via definitiva la proposta di modifica al D. M. 55 del 2014. Sottoposto al parere del Consiglio di Stato, il decreto attende ora il via libera dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.
Lo schema si compone di quattro articoli che modificano buona parte del Regolamento del 2014 oltre a nuove tabelle.
In ambito civile si parla di ridimensionamento della possibilità di aumento dei valori medi del tariffario non più fino all'80% ma fino al 50% dei parametri tabellari, senza alcuna differenza tra fase istruttoria e le altre fasi del processo.
La redazione degli atti giudiziari con le tecniche informatiche che facilitano la consultazione, comporterà sempre l'aumento del 30% dei parametri, eliminando ogni discrezionalità.
Stesso automatismo per l'aumento del compenso dell'avvocato quando assiste più soggetti con la stessa posizione processuale e per la maggiorazione in caso di assistenza ad entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale e divorzio ad istanza congiunta.
Su richiesta, possibile a discrezionalità del giudice, la liquidazione della fase di studio all'avvocato che subentra nella difesa del cliente in una fase successiva a quella introduttiva.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione che hanno natura contenziosa, non si applica il parametro unico suddiviso per fasi, ma, le tabelle relative all'attività svolta in concreto, ad esempio nei procedimenti camerali per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio, l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e così via.
Il testo introduce anche un'apposita tabella per le procedure concorsuali, oltre a favorire ed incentivare la conciliazione giudiziale e la transazione della controversia in corso di causa, prevedendo sempre l'aumento di ¼ dei valori altrimenti liquidabili per la fase decisionale.
Incremento del 30% se la mediazione o la negoziazione assistita si chiude con un accordo, idem per la fase di conciliazione. Al contrario in caso di responsabilità processuale ex art. 96 cpc, il compenso dell'avvocato sarà decurtato del 75%.
Anche nel procedimento penale si riduce l'aumento dei valori medi del tariffario passando dall'80% al 50%, mentre, è stabilito con certezza l'incremento del 30% dei compensi in caso di assistenza a più soggetti con la stessa posizione processuale ed è introdotta la possibilità di aumentare del 20% i compensi previsti per le indagini difensive in caso di particolare complessità ed urgenza.
Importanti novità anche per la fase stragiudiziale che dovrà essere liquidata, se richiesta, prima dell'introduzione della causa , per ciascuna fase e non in modo onnicomprensivo.
Altra significativa novità l'introduzione del compenso a tempo, in quanto il nuovo art. 22 bis consentirà di pattuire con il cliente un compenso orario con tariffe che partono da un minimo di euro 200,00 l'ora ad un massimo di 500 euro.