Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 31 Luglio 2019
Categoria: Business

Pacchetti turistici: chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi di tour vacanzieri

Riferimenti normativi: Art.74 - ter D.P.R.n.633/72 - D.M. n.340/1999

Focus: Nel periodo estivo e feriale si incrementano gli acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio. Affinché sussista un pacchetto turistico necessita per le agenzie di viaggio che il servizio sia di durata superiore alle 24 ore o comprenda almeno una notte. Si tratta di pacchetti costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse. Attività che comportano, in pratica, più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione ai fini Iva.

Principi generali: Le agenzie viaggi e turismo, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all'art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (art. 2, D. Lgs. 17.3.1995, n. 111), sono sottoposti al particolare regime impositivo IVA regolato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72. Tale regime si applica in tutti i casi in cui vi sia l'organizzazione di un pacchetto turistico unitario ed è una semplificazione che evita di considerare le singole operazioni ai fini IVA. Per cui il regime speciale riguarda il "pacchetto turistico" e, quindi, non si applica ai casi in cui l'attività esercitata dall'agenzia si riduce ad una prestazione singola. Come, ad esempio, il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni. L'applicazione dell'art. 74-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 ,che disciplina il regime speciale IVA, "base da base", per i tour operator e le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici ai clienti, è stata confermata dal D.M. n.340/1999, in vigore dall'1.11.1999. In virtù del citato D.M. la certificazione dei corrispettivi percepiti dalle agenzie di viaggio va effettuata con fattura (che ha così superato l'obbligo di certificazione delle operazioni con emissione della ricevuta fiscale, come precedentemente aveva stabilito la circolare n. 97/E del 4.4.1997). 

Certificazione dei corrispettivi: Il meccanismo di applicazione dell'Iva è rimasto ancorato al sistema detrattivo "base da base": l'Iva a debito viene determinata dalla differenza tra il corrispettivo, al lordo dell'Iva, incassato dall'operatore ed i costi per l'acquisto di beni e servizi (pure al lordo di Iva) sostenuti dall'agenzia a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, vitto, eccetera). Dalla differenza, che costituisce la base imponibile lorda, si scorpora l'Iva ottenendo così la base imponibile netta. Per gli acquisti imputabili all'offerta di pacchetti turistici è stato confermato il divieto di detrazione dell'Iva, poiché detratta col sistema "base da base". In questo caso, la fattura va emessa senza distinta evidenziazione dell'Iva e deve contenere l'indicazione che si tratta di operazione senza diritto alla detrazione perché rientrante nel regime speciale legato al possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della Legge-quadro n. 217/1983. L'art. 1, D.M. n. 340/1999, prevede per le agenzie di viaggi che se le operazioni sono effettuate fuori dal territorio dell'Ue esse godono del regime di non applicazione dell'Iva tipico delle prestazioni extra - Ue (ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 633/1972). Nell'ipotesi in cui le operazioni in esame siano effettuate solo parzialmente nell'Ue, tale trattamento compete solo per la parte del corrispettivo che si riferisce alle operazioni svolte fuori dall'Ue.

Il regime speciale "base da base" di determinazione dell'IVA non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori (propri clienti). In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Si tratta di Agenzie che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori (propri clienti), rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta fondato, invece, sul sistema detrattivo "imposta da imposta" (cd. regime ordinario IVA). Parimenti, come ha rilevato la risoluzione n. 233/E del 17.7.2002, lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.). Ciò comporta che se il pacchetto turistico è composto sia da prestazioni di terzi che da prestazioni proprie dell'organizzatore, questi può distinguere i corrispettivi e i costi afferenti i servizi resi con strutture proprie (assoggettandoli al regime ordinario Iva) da quelli afferenti i servizi resi da terzi (assoggettandoli al regime speciale) o, in alternativa, separare le attività ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/1972.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alle disposizioni che riguardano le agenzie di viaggi e turismo sono stati forniti con Risposta n.324/2019. 

Una società con volume d'affari superiore a 400 mila euro annui, che oltre all'attività di trasporto di persone organizza anche viaggi, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla correttezza del proprio modus operandi, alla luce delle modifiche introdotte in materia di certificazione dei corrispettivi. In particolare, per la propria attività essa vende direttamente i biglietti, attraverso emissione di ricevute fiscali pagate che, a fine giornata, costituiscono i corrispettivi del giorno il cui riepilogo viene inviato all'Agenzia delle Entrate. Per i tours svolti attraverso le agenzie di viaggio, che rilasciano al cliente un voucher, la società emette una ricevuta fiscale, intestata agli stessi tour operators, con l'indicazione di "corrispettivo non pagato". A fine mese la società procede alla fatturazione alle singole agenzie, dettagliando le ricevute fiscali che non sono state pagate. L'Agenzia delle entrate, dall'esame delle norme in materia è giunta alle seguenti conclusioni: l'istante, in quanto soggetto passivo con volume d'affari superiore a 400mila euro annui, per la vendita diretta di viaggi a clienti non soggetti passivi Iva, deve procedere dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando la ricevuta fiscale o la fattura se richiesta del cliente.

Per i tours effettuati dietro presentazione di voucher, invece, emessi da agenzie di viaggio e turismo non riconducibili all'istante, secondo l'Agenzia tali buoni non consentono di ottenere alcuna altra prestazione di servizi o cessione di beni. In conclusione, il servizio tour si considera reso nei confronti del soggetto passivo d'imposta che ha emesso il buono e non potrà che essere oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (Sdi), nei limiti e con le precisazioni recentemente fornite nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.