Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 22 Settembre 2021
Categoria: Il caso del giorno 2021

P.A.: l'inquadramento erroneo della fattispecie costituisce un non esercizio dei poteri discrezionali

Se la pubblica amministrazione nel valutare un'istanza presentata da un privato inquadra erroneamente la fattispecie, tale ipotesi equivale a un non esercizio dei poteri discrezionali che la stessa P.A. avrebbe potuto esercitare. Ne consegue, che, in questo caso, il Giudice amministrativo, ove successivamente adito dal privato, non potrà pronunciarsi sulla fondatezza dell'istanza, la cui delibazione sarà rimessa all'amministrazione che dovrà provvedere nel rispetto dei limiti stabiliti dal Giudice.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 7687 del 28 giugno 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente, affetto da un handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, è titolare di contrassegno speciale di circolazione. Per tal verso ha presentato istanza per ottenere la concessione di uno spazio di sosta personalizzato nei pressi della propria abitazione, precisando che:

Nonostante le suddette precisazioni, la commissione valutativa competente ha espresso parere negativo al rilascio della concessione in quanto, ad avviso della stessa, il soggetto indicato dal privato come conducente del veicolo (ossia, la badante) non è convivente con il ricorrente.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi hanno fatto rilevare che la commissione ha inquadrato il caso in esame nell'ambito dell'articolo 11 bis, comma 1, paragrafo 3 del "Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità"; disposizione, questa, che concerne specificamente le "persone con capacità di deambulazione permanentemente ridotta, non abilitate alla guida, che dimostrino di svolgere un'attività lavorativa, o di studio, ovvero, in relazione ad attività sociali e/o sanitarie, abbiano la necessità di essere trasportati frequentemente nel corso della settimana, con un mezzo di trasporto guidato da persona convivente". A parere del Tar, la valutazione della P.A. è errata in quanto la fattispecie in esame è inquadrabile nell'ambito dell''articolo 11 bis, comma 1, paragrafo 1 che riguarda le "persone con patologie gravi, anche diverse da quelle strettamente motorie, che compromettano fortemente la normale mobilità e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto in relazione ad attività sociali e/o sanitarie"

E ciò in considerazione del fatto che dall'esame degli atti è emerso che il ricorrente è in grado di guidare il proprio veicolo e che solo saltuariamente è accompagnato nei suoi spostamenti da un'altra persona; persona, questa, che non è mai stata indicata quale conducente della vettura del ricorrente, al contrario di quanto si legge nel parere della commissione valutativa. Ne consegue che l'atto impugnato deve essere annullato in quanto affetto da vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, Sarà la P.A. a dover riesaminare l'istanza presentata dal ricorrente e valutare la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento ai sensi dell'articolo 11 bis, comma, 1, paragrafo 1. E ciò in considerazione del fatto che la valutazione dell'istanza presentata dal ricorrente involge poteri discrezionali dell'amministrazione che nella fattispecie non sono stati ancora esercitati in ragione dell'errato inquadramento della stessa; tale circostanza preclude al Collegio una pronuncia sulla fondatezza dell'istanza del ricorrente la cui delibazione è rimessa all'amministrazione in sede di riesercizio del potere nel rispetto dei limiti conformativi della [...] sentenza.

Alla luce delle considerazioni su esposti, il Tar ha accolto il ricorso nei termini innanzi indicati. 

Messaggi correlati