È legittimo l'avviso, diretto a giuristi del mondo accademico e/o forense, in possesso di esperienza di almeno 5 anni documentabile in determinate materie, con cui viene richiesto a questi ultimi una mera manifestazione di interesse a prestare nell'arco temporale di due anni la propria consulenza gratuitamente.
Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 11411 del 30 settembre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
La P.A. ha pubblicato sul proprio sito web un avviso con cui ha reso nota la sua volontà di cercare un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico di giuristi qualificati per la prestazione di consulenze a titolo gratuito, sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche dell'adozione o integrazione di normative primarie e secondarie, ai fini, tra l'altro, dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive e regolamenti comunitari. La durata prevista è biennale, senza rinnovo, con possibilità per il professionista di recedere, dando un preavviso di almeno 30 giorni, previa conclusione delle consulenze già iniziate.
Orbene, secondo il ricorrente tale avviso è illegittimo perché:
- l'oggetto è una prestazione lavorativa di natura professionale, visti la durata, l'obbligo di preavviso, in caso di recesso del professionista e l'obbligo di quest'ultimo di portare a termine la consulenza già iniziata;
- per tale tipo di prestazioni, la P.A. non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti, così come statuito dalla recente giurisprudenza (T.a.r. Campania – Napoli - sezione I - ordinanza 24-25 ottobre 2018, n. 1541);
- la gratuità è incompatibile con l'obbligo di garantire il principio dell'equo compenso che la legge impone ora alle Pubbliche Amministrazioni.
Il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di questi ultimi.
La decisione del Tar.
I Giudici amministrativi ritengono che l'avviso impugnato è legittimo, innanzitutto, perché la consulenza oggetto del predetto avviso è un'attività di natura occasionale ed eventuale. Questo sarebbe sufficiente per escludere la prestazione richiesta ai professionisti dall'ambito del contratto di lavoro autonomo. Che la consulenza non ha natura di contratto di lavoro autonomo discenderebbe anche dalla previsione della possibilità, per il professionista, di recedere unilateralmente dall'incarico in qualunque momento. Un convincimento, questo, che, a dir del Tar, non verrebbe smentito neanche dal prescritto preavviso di 30 giorni per esercitare tale diritto di recesso e dall'obbligo, per il professionista, di concludere la propria attività su eventuali questioni in corso. Infatti, queste due previsioni sarebbero dirette solo a evitare che la P.A. possa trovarsi a non sapere su quali professionisti contare per l'esame di questioni rilevanti nel biennio, con l'ovvia conseguenza che esse non sarebbero idonee a conferire natura di contratto di lavoro autonomo alla prestazione richiesta dall'avviso impugnato.
Secondo il Tar, inoltre, la prestazione richiesta ai professionisti con l'avviso in questione non è riconducibile neppure all'appalto di servizi, disciplinato dal codice dei contratti pubblici. E ciò per la totale assenza di un numero ben definito di consulenze da affidare, dell'oggetto specifico di tali incarichi e di una selezione vera e propria con una graduatoria finale. Infatti, ad avviso dei Giudici amministrativi, la qualificazione richiesta dei soggetti sulla base dei curricula è finalizzata solo a valutare i professionisti che possano dare un effettivo e concreto supporto.
A parere del Tar, pertanto, poiché la consulenza oggetto dell'avviso esula dall'ambito del contratto di natura autonoma e dell'appalto di servizi, la sua gratuità appare legittima. Un gratuità, questa, che non costituirebbe alcuna violazione del Codice deontologico, in quanto la consulenza sarebbe richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti. Ad avviso dei Giudici amministrativi, d'altronde, dall'espletamento di tale incarico, sebbene gratuitamente, un giovane professionista avrebbe l'occasione di conseguire «un arricchimento professionale legato alla partecipazione a eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche e altro, nonché una possibilità di far valere tutto ciò all'interno del proprio curriculum vitae»; i professionisti con un bagaglio professionale, invece, consistente avrebbero un'occasione stimolante per contribuire, con la propria professionalità, all'elaborazione di norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari.
In virtù delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l'avviso impugnato.