Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 11 Febbraio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Overbooking, quando la compagnia aerea nega l'imbarco per eccesso di prenotazione: disciplina

Inquadramento normativo: Regolamento CE n. 261/2004, Articoli 1225 e 1440 codice civile.

Overbooking: Si ha overbooking quando una compagnia area accetta un numero di prenotazioni, con annessa vendita dei biglietti, superiore ai posti disponibili sul velivolo.

Overbooking e inadempimento contrattuale: Se il comportamento della compagnia aerea che ha determinato il fenomeno dell'overbooking, vendendo un numero di biglietti superiore a quello dei posti disponibili sull'aeromobile, è posto in essere consapevolmente e, a causa di tale comportamento, consapevolmente sono lasciati a terra i passeggeri in esubero rispetto alle possibilità di imbarco, tale condotta integra un inadempimento contrattuale caratterizzato da dolo (Tribunale Vicenza, sentenza del 29 giugno 2018). In queste ipotesi il risarcimento dovuto ai viaggiatori che si sono visti negare l'imbarco è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Responsabilità per fatto illecito della compagnia aerea: La compagnia aerea che attua l'overbooking all'insaputa dei passeggeri risponde, oltre che per inadempimento contrattuale, anche per fatto illecito (Giudice di pace Cagliari, sentenza del 26 giugno 2003). E ciò in considerazione del fatto che, in tali ipotesi, la vendita dei biglietti avviene in mala fede, raggirando il passeggero. In punto si fa notare che si deve trattare di raggiri che, pur non essendo tali da influenzare il cliente nell'acquisto del biglietto, sono sufficienti a causare danni a quest'ultimo: danni, questi, per i quali risponde, appunto, la compagnia aerea in mala fede.

Acquisto del biglietto aereo, overbooking, mancata informazione: «Con l'acquisto del biglietto viene stipulato un contratto di trasporto, sicché il trasportando (ossia il passeggero) ha tutto l'interesse a conoscere esattamente tutte le condizioni della fase di esecuzione del contratto, ivi compresi i propri diritti per il caso in cui il contratto di trasporto non abbia esecuzione, o non abbia tempestiva esecuzione, per fatto del vettore (ossia compagnia aerea). […] Anche la esatta conoscenza dei diritti del passeggero nei casi di overbooking è elemento importante per la determinazione all'acquisto del biglietto». Ne consegue che «l'incompleta informazione preventiva in ordine ai diritti del viaggiatore in tali evenienze, sul sito web, è stata legittimamente configurata come pratica commerciale scorretta, alla luce dei doveri professionali di corretta e completa informazione» normativamente previsti (Cons. Stato, n. 3897/2011).

Overbooking e compensazione pecuniaria: Il regolamento comunitario ha previsto che in caso di overbooking e, quindi, di negato imbarco per eccesso di prenotazione, i passeggeri non consenzienti e danneggiati possono ricevere una compensazione pecuniaria dalla compagnia aerea, salvo la possibilità per gli stessi di chiedere un risarcimento per il maggior danno subito a causa della condotta inadempiente del vettore. Gli importi stabiliti per tale compensazione sono i seguenti:

La compensazione in questione «[…] è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi». Può essere ridotta del 50% se la compagnia aerea offre ai passeggeri un volo alternativo, il cui orario di arrivo non superi:

Diritto al rimborso, al riavviamento e all'assistenza dei passeggeri: In caso di overbooking, la compagnia aerea potrà offrire a scelta:

In ogni caso, il passeggero avrà diritto a titolo gratuito:

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