Di Elsa Sapienza su Venerdì, 17 Febbraio 2023
Categoria: Famiglia e Conflitti

Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

 Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti previsti allorquando la condotta del coniuge o di un altro convivente comporti un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

In questi casi il giudice su istanza di parte può intervenire ai sensi degli articoli 342 bis c.c. e seguenti.

Relativamente al concetto di condotta pregiudizievole i vari Tribunali intervenuti hanno ritenuto tale, la condotta di uomini che usavano condotte violente e vessatorie, oltre a casi di violenza assistita da parte dei figli, come nella fattispecie che esamineremo a breve.

In relazione invece al presupposto della convivenza, il Tribunale di Bologna con il decreto del 28 aprile 2021 ha avuto modo di chiarire che l'applicazione delle misure di protezione contro gli abusi familiari presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento abusante vivano all'interno della medesima casa, in quanto l'art. 5 della L. 154/2001 fa esclusivo riferimento al nucleo costituito dai familiari conviventi; tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico; occorre precisare però che il requisito della convivenza si può ritenere sussistere anche quando questa sia cessata per un temporaneo allontanamento del ricorrente provocato dal timore ad esempio di subire violenza fisica o morale da parte del congiunto.

 Il giudice, pertanto, laddove ricorrano i presupposti sovra evidenziati, può disporre la cessazione della condotta o l'allontanamento della casa familiare del soggetto che abbia posto in essere il comportamento pregiudizievole e prescrivergli, se necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, salvo che non debba farlo per esigenze lavorative.

Nel caso in cui insorgano problemi circa l'attuazione degli ordini di protezione, il giudice può prendere i provvedimenti che ritenga più opportuni, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica e degli ufficiali sanitari.

La concessione degli ordini di protezione è regolamentata, dall'articolo 736 bis cpc.

In caso di urgenza il giudice può assumere sommarie informazioni e adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni e all'udienza il giudice può confermare, modificare o revocare il suo provvedimento.

Di recente il Tribunale di Bologna è intervenuto con ordinanza del 25 agosto 2022 in presenza di una condotta pregiudizievole di un uomo colpevole di ubbriacarsi e di comportamenti aggressivi verso moglie e figli. Tale stato metteva a rischio l'incolumità fisica e morale delle persone e la libertà dei componenti la famiglia.

La vicenda ha inizio dalla denuncia della moglie che chiede l'emissione del provvedimento di protezione a seguito della quale viene emesso un ordine di allontanamento dalla casa e dai luoghi frequentati abitualmente da moglie e figli.

 L'uomo reclama il provvedimento sostenendo di essere il titolare del contratto di locazione della casa ed affermando che gli episodi narrati dalla moglie non corrispondessero al vero in quanto l'asserita aggressività era conseguenza del fatto che l'uomo volesse solo capire chi fosse l'amante della moglie.

Il reclamo però viene respinto dal Tribunale adito in quanto era emerso che in realtà l'uomo dopo aver perso il lavoro, aveva iniziato ad assumere alcool smodatamente, rendendosi irreperibile per diversi giorni, rientrando a casa ubriaco e tenendo atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti di tutti i membri della famiglia.

Ad un certo punto la moglie aveva pertanto preso la decisione di separarsi e dopo tale notizia, l'uomo aveva iniziato a seguirla in tutti i luoghi frequentati dalla stessa con atteggiamento minaccioso. I problemi di alcolismo avevano portato addirittura a due ricoveri, ma, dopo le seconde dimissioni per sua stessa volontà, l'uomo si era recato a casa della moglie nuovamente ubriaco tanto che lei si era rifiutata di farlo entrare.

Tale episodio non era stato l'unico ma vi erano stati anche inseguimenti e minacce dettate dal sospetto che la moglie avesse un altro uomo e in cui erano stati coinvolti anche i figli.

Per tali ragioni il Tribunale confermava il provvedimento di allontanamento in considerazione del fatto che le condotte tenute dall'uomo erano senza alcun dubbio pregiudizievoli per l'integrità fisica , morale e per la libertà della signora e dei figli, che avevano assistito alle condotte intimidatorie dell'uomo ai danni della madre, subendo quindi "violenza assistita".

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