Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 21 Agosto 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Ordine di esibizione documenti nel processo civile: quando è disposto?

Inquadramento normativo: Art. 210 c.p.c.

Ordine di esibizione: Una parte può chiedere al giudice che sia disposto, in capo alla controparte o a un terzo, l'ordine di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione». Il potere conferito al giudice in merito all'ordine di esibizione è un potere discrezionale. Esso va distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova. Infatti, tale potere non può essere esercitato in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, né, l'istanza dell'altra parte in relazione all'esercizio di tale potere può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, ossia non può costituire rinuncia al beneficio derivante dall'applicazione del principio dell'onere della prova (Cass. civ., n. 3499/1997; Cass. civ., sez. lav., n. 9126/1990, richiamata da Tribunale Latina, sentenza 22 gennaio 2019). Ne consegue che tale potere non può essere esercitato al fine di colmare le lacune probatorie delle parti, ma deve essere esercitato solo quando:

E ciò in considerazione del fatto che «l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative» (Cass. civ., sez. lav., n. 12997/2004; Cass. civ., n. 19054/2003; Cass. civ., n. 13721/2002, Cass. civ., sez. Lav., n. 15983/2000; Cass. civ., n. 1806/1972, richiamate da Tribunale Latina, sentenza 22 gennaio 2019). 

La discrezionalità del potere del giudice in materia discende, pertanto, proprio, dalla circostanza che è lo stesso magistrato a dover valutare l'effettiva indispensabilità del documento, oggetto della relativa richiesta. Una valutazione, questa, che, tuttavia, non necessita di motivazione, con l'ovvia conseguenza che il provvedimento di rigetto dell'istanza sarà insindacabile in sede di legittimità (Tribunale Ravenna, sentenza 13 marzo 2019).

Casi di ammissibilità e non della richiesta dell'ordine di esibizione: È stato ritenuto che la richiesta di ordine di esibizione non è ammissibile:

È stata, invece, ritenuta ammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata dal lavoratore al fine di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare, la documentazione relativa agli addebiti contestati (Cass. civ., n. 23408/2017). Tale ammissibilità discende dal fatto che l'art. 7, Legge n. 300/1970, «non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati» (Cass. lav. n. 23304/2010, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 23408/2017).

Mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione: «La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione in questione costituisce comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., quale implicita ammissione dei fatti da provare attraverso il documento non esibito» (Trib. Napoli 24 ottobre 2002, richiamato da Tribunale Padova, sentenza 13 gennaio 2015). 

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