Inquadramento normativo: Art. 210 c.p.c.
Ordine di esibizione: Una parte può chiedere al giudice che sia disposto, in capo alla controparte o a un terzo, l'ordine di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione». Il potere conferito al giudice in merito all'ordine di esibizione è un potere discrezionale. Esso va distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova. Infatti, tale potere non può essere esercitato in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, né, l'istanza dell'altra parte in relazione all'esercizio di tale potere può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, ossia non può costituire rinuncia al beneficio derivante dall'applicazione del principio dell'onere della prova (Cass. civ., n. 3499/1997; Cass. civ., sez. lav., n. 9126/1990, richiamata da Tribunale Latina, sentenza 22 gennaio 2019). Ne consegue che tale potere non può essere esercitato al fine di colmare le lacune probatorie delle parti, ma deve essere esercitato solo quando:
- una delle parti si è trovata nella materiale impossibilità di produrre in giudizio un documento;
- tale produzione non è possibile senza l'intervento e l'ausilio del giudice.(Tribunale Latina, sentenza 22 gennaio 2019).
E ciò in considerazione del fatto che «l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative» (Cass. civ., sez. lav., n. 12997/2004; Cass. civ., n. 19054/2003; Cass. civ., n. 13721/2002, Cass. civ., sez. Lav., n. 15983/2000; Cass. civ., n. 1806/1972, richiamate da Tribunale Latina, sentenza 22 gennaio 2019).
La discrezionalità del potere del giudice in materia discende, pertanto, proprio, dalla circostanza che è lo stesso magistrato a dover valutare l'effettiva indispensabilità del documento, oggetto della relativa richiesta. Una valutazione, questa, che, tuttavia, non necessita di motivazione, con l'ovvia conseguenza che il provvedimento di rigetto dell'istanza sarà insindacabile in sede di legittimità (Tribunale Ravenna, sentenza 13 marzo 2019).
Casi di ammissibilità e non della richiesta dell'ordine di esibizione: È stato ritenuto che la richiesta di ordine di esibizione non è ammissibile:
- se non è accompagnata dalla offerta della prova che la parte nei cui confronti si richiede la esibizione possieda il documento (Cass. n. 1250/1999, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 13 gennaio 2015);
- se non è certa l'esistenza materiale dello stesso documento (Tribunale Pisa, sentenza 7 maggio 2018);
- se l'interessato può, di propria iniziativa, acquisire copia del documento e produrla in causa (Cass. n.23120/10, richiamata da Corte d'Appello Catania, sentenza 24 gennaio 2019). In buona sostanza, egli deve fornire la prova di aver fatto ciò che era in suo potere per ottenere la documentazione di cui chiede l'esibizione (Cass. 149/2003, richiamata da Tribunale Torino, sentenza 18 gennaio 2018). Si pensi, ad esempio, alla materia bancaria. Secondo una parte della giurisprudenza, la richiesta di esibizione del rendiconto sarà accoglibile se subordinata alla prova da parte del richiedente di essersi mobilitato a ottenere detta documentazione (Cass. 149/2003, richiamata da Tribunale Torino, sentenza 18 gennaio 2018). In queste ipotesi, infatti, tenendo conto che il correntista riceve periodicamente gli estratti conto, in mancanza di preventiva richiesta ex art. 119 TUB (D.Lgs. n. 385/1993) alla banca, non può ritenersi accoglibile l'istanza di esibizione (Tribunale Torino, sentenza 18 gennaio 2018).
Secondo un recente orientamento, invece, la richiesta in questione è ammissibile perché «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione... ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", con carattere non strumentale» (Cass. civ., n. 3875/2019). Con l'ovvia conseguenza che, anche senza la preventiva mobilitazione ex art. 119 TUB, l'ordine di esibizione è ammissibile. Tale orientamento, tuttavia, specifica che, partendo dal presupposto che l'istanza dell'ordine in questione non deve, in ogni caso, avere finalità esplorativa, il «correntista ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale», allorquando non sia oggetto di contestazione, in relazione al rapporto di conto corrente, l'applicazione degli interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge o l'applicazione della capitalizzazione trimestrale Cass., n. 21472/2017, richiamata da Cass. civ., n. 3875/2019).
È stata, invece, ritenuta ammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata dal lavoratore al fine di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare, la documentazione relativa agli addebiti contestati (Cass. civ., n. 23408/2017). Tale ammissibilità discende dal fatto che l'art. 7, Legge n. 300/1970, «non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati» (Cass. lav. n. 23304/2010, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 23408/2017).
Mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione: «La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione in questione costituisce comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., quale implicita ammissione dei fatti da provare attraverso il documento non esibito» (Trib. Napoli 24 ottobre 2002, richiamato da Tribunale Padova, sentenza 13 gennaio 2015).