Colui che si oppone all'ordinanza-ingiunzione prefettizia avente ad oggetto il pagamento di somme richiesto a titolo di sanzione amministrativa e ne deduce l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, emette il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione con ordinanza n. 15297 del 13 giugno 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Un utente ha proposto opposizione all'ordinanza- ingiunzione prefettizia con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa inflitta per guida di veicolo a velocità superiore a limite consentito. Secondo l'opponente, l'ordinanza in esame è nulla perché sottoscritta dal viceprefetto dell'area competente senza l'indicazione della delega conferita a tale funzionario dal prefetto.
Sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata accolta.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto appare opportuno prendere in esame l'art. 14 D.Lgs. n. 139/2000 («attribuzioni del funzionario prefettizio»). Secondo tale disposizione, i funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati in una specifica tabella:
- adottano i provvedimenti concernenti l'organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per rendere più efficiente i servizi pubblici;
- adottano i provvedimenti delegati;
- adottano i provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette;
- «esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio».
In tutti questi casi, a ogni buon conto, il titolare dell'ufficio centrale di livello dirigenziale generale deve stabilire i criteri per l'esercizio anche delle funzioni espletate dai funzionari su indicati. Al predetto titolare spetta altresì il potere di revoca delle funzioni delegate, nonché il potere di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo.
Da tale disposizione, emerge con chiarezza che il viceprefetto e viceprefetto aggiunto, pur essendo ciascuno titolare di proprie attribuzioni, possono compiere atti che esulano dalle loro funzioni, se muniti di delega (cfr. Cass. 3904/2014).
Ciò premesso, tornando al caso in esame, il focus della questione si concentra proprio sugli atti compiuti dal viceprefetto; atti, però, che rientrano nelle attribuzioni del prefetto e non nelle sue. In tali casi, qualora sorgono dubbi in merito alla sussistenza dei poteri esercitati dal viceprefetto e al fatto che lo stesso sia munito di delega, chi contesta tali circostanze ha l'onere di provare la mancanza di tali poteri?
Secondo il Giudice d'appello, se nell'ordinanza-ingiunzione manca l'indicazione della delega da cui discendono i poteri del viceprefetto, a fronte della contestazione sulla sua esistenza, è onere dell'amministrazione offrirne la prova, pena l'annullamento dell'ordinanza. L'attribuzione di tale onere in capo alla P.A., ad avviso del Giudice di merito, è più conforme:
- al diritto di difesa;
- al principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost.
Di diverso parere sono i Giudici di legittimità.
Secondo questi ultimi, «l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c.[...], presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta».
Da quanto sopra, discende che, ove l'opponente non si mobiliti in tal senso, l'ordinanza- ingiunzione deve presumersi legittima (cfr. Cass. nn. 11283/2010; 23073/2016; 20972/2018). Tale presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, d'altro canto, non si pone in contrasto con il diritto di difesa, perché tale diritto è assicurato all'opponente dalla facoltà a quest'ultimo riconosciuta di sollecitare il Giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. Una facoltà, questa, di cui l'opponente, nel caso di specie, non si è avvalso.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di cassazione ha riformato la decisione impugnata e ha rinviato al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per il riesame della causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato.