Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 19 Giugno 2019
Categoria: Legge e Diritto

Ordinanza-ingiunzione firmata da viceprefetto, opponente deve provare l'inesistenza di delega

 Colui che si oppone all'ordinanza-ingiunzione prefettizia avente ad oggetto il pagamento di somme richiesto a titolo di sanzione amministrativa e ne deduce l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, emette il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione con ordinanza n. 15297 del 13 giugno 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Un utente ha proposto opposizione all'ordinanza- ingiunzione prefettizia con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa inflitta per guida di veicolo a velocità superiore a limite consentito. Secondo l'opponente, l'ordinanza in esame è nulla perché sottoscritta dal viceprefetto dell'area competente senza l'indicazione della delega conferita a tale funzionario dal prefetto.

Sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata accolta.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

Innanzitutto appare opportuno prendere in esame l'art. 14 D.Lgs. n. 139/2000 («attribuzioni del funzionario prefettizio»). Secondo tale disposizione, i funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati in una specifica tabella:

In tutti questi casi, a ogni buon conto, il titolare dell'ufficio centrale di livello dirigenziale generale deve stabilire i criteri per l'esercizio anche delle funzioni espletate dai funzionari su indicati. Al predetto titolare spetta altresì il potere di revoca delle funzioni delegate, nonché il potere di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo.

Da tale disposizione, emerge con chiarezza che il viceprefetto e viceprefetto aggiunto, pur essendo ciascuno titolare di proprie attribuzioni, possono compiere atti che esulano dalle loro funzioni, se muniti di delega (cfr. Cass. 3904/2014).

Ciò premesso, tornando al caso in esame, il focus della questione si concentra proprio sugli atti compiuti dal viceprefetto; atti, però, che rientrano nelle attribuzioni del prefetto e non nelle sue. In tali casi, qualora sorgono dubbi in merito alla sussistenza dei poteri esercitati dal viceprefetto e al fatto che lo stesso sia munito di delega, chi contesta tali circostanze ha l'onere di provare la mancanza di tali poteri?

Secondo il Giudice d'appello, se nell'ordinanza-ingiunzione manca l'indicazione della delega da cui discendono i poteri del viceprefetto, a fronte della contestazione sulla sua esistenza, è onere dell'amministrazione offrirne la prova, pena l'annullamento dell'ordinanza. L'attribuzione di tale onere in capo alla P.A., ad avviso del Giudice di merito, è più conforme: 

Di diverso parere sono i Giudici di legittimità.

Secondo questi ultimi, «l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c.[...], presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta».

Da quanto sopra, discende che, ove l'opponente non si mobiliti in tal senso, l'ordinanza- ingiunzione deve presumersi legittima (cfr. Cass. nn. 11283/2010; 23073/2016; 20972/2018). Tale presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, d'altro canto, non si pone in contrasto con il diritto di difesa, perché tale diritto è assicurato all'opponente dalla facoltà a quest'ultimo riconosciuta di sollecitare il Giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. Una facoltà, questa, di cui l'opponente, nel caso di specie, non si è avvalso.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di cassazione ha riformato la decisione impugnata e ha rinviato al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per il riesame della causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato.

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