Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 08 Agosto 2019
Categoria: Legge e Diritto

Opposizione all'esecuzione: tra eccezioni proponibili, creditori concorrenti e terzo pignorato

Inquadramento normativo: Art. 615 c.p.c.; Art. 624 c.p.c.

L'opposizione a esecuzione forzata: Se si contesta il diritto a procedere a esecuzione forzata, se detta procedura non è ancora iniziata, è possibile proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata». Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. È ammessa l'opposizione all'esecuzione dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione di somme se è fondata su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostra di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

L'opponente e le eccezioni proponibili: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opponente è attore in veste sostanziale e processuale. Ne consegue che le eccezioni, dallo stesso formulate per contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, costituiscono la «causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, sicché l'opponente non può mutare la pretesa modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo» (Cass., n. 1328/2011, richiamata da Cass. civ., n. 17441/2019).

Opposizione all'esecuzione e poteri del giudice: Il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve in via preliminare verificare la validità del titolo esecutivo e la sua idoneità a legittimare l'azione esecutiva (Cass., n. 16610/2011, richiamata da Cass. civ., n. 31955/2018). E ciò in considerazione del fatto che «l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e, come tale, deve convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dalla posizione delle parti, dev'essere sempre verificata d'ufficio dal giudice» (Cass., n. 1337/2000, richiamata da Cass. civ., n. 31955/2018), anche se i motivi di opposizione non concernono direttamente la questione (Cass., n. 20868/2017, richiamata da Cass. civ., n. 30857/2018).

Ne consegue che, «dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione».(Cass., n. 20868/2017, richiamata da Cass. civ., n. 30857/2018).

Esecuzione forzata con più creditori concorrenti e inefficacia del titolo esecutivo del creditore procedente: Nel caso in cui nel processo esecutivo concorrano più creditori, ove, a seguito di opposizione, il titolo esecutivo del creditore procedente venga sospeso, dichiarato inefficace o estinto, l'esecuzione prosegue su impulso del creditore intervenuto con valido titolo esecutivo. In queste ipotesi, tuttavia, bisogna distinguere: «a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità» (Cass, S.U., n. 61/2014, richiamata da Tribunale Venezia Sez. lavoro, sentenza 17 aprile 2019). 

Opposizione all'esecuzione ed eccezioni anteriori alla formazione del titolo esecutivo: Quando è proposta opposizione all'esecuzione, non possono essere sollevate eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nel corso del procedimento che si è concluso con il predetto titolo. E ciò in considerazione del fatto che il giudice dell'opposizione può solo i) controllare la persistente validità del predetto titolo e ii) attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., n. 3667/2013; Sez. 3, n. 12911/2012 n. 24027/2009, n. 22402/2008, richiamate da Tribunale Roma, sentenza 22 febbraio 2019).

Opposizione all'esecuzione e terzo pignorato: Se è proposta opposizione all'esecuzione presso terzi, non è necessario chiamare in causa anche il terzo pignorato se quest'ultimo non ha interesse all'accertamento della estinzione del suo debito per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (Cass., n. 11360/2006, n. 11585/2009, richiamate da Tribunale Caltanissetta, sentenza del 27 marzo 2019).

Opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione: Sussiste litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione aventi ad oggetto il medesimo titolo esecutivo e fondate sugli stessi fatti costitutivi (Cass. n 17037/2010; n. 25926/2018, n. 755/2014; n. 19876/2013; n. 15727/2011, richiamate da Cass. civ., n. 10415/2019).

Opposizione all'esecuzione e impugnabilità della decisione di sospensione della procedura esecutiva: Se è proposta opposizione all'esecuzione e il debitore contesta la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento emesso dal giudice per sospendere il procedimento esecutivo è impugnabile con reclamo ex art. 624 c.p.c. (Cass. civ., n. 4961/2019). 

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