Inquadramento normativo: Art. 27 c.p.c.; art. 480, comma 3, c.p.c.
Opposizione a precetto e giudice competente per territorio: Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, (art. 27 c.p.c.) salvo che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (art. 480, comma 3, c.p.c.).
Cosa si intende per giudice competente per l'esecuzione? Per giudice competente per l'esecuzione deve intendersi uno dei giudici potenzialmente competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione, peraltro senza alcun vincolo in ordine al luogo in cui debba poi in concreto essere promossa l'esecuzione, di modo che l'opposizione potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo. Solo in mancanza della dichiarazione dell'elezione nel precetto, la relativa opposizione va proposta all'ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto, con notifica dell'atto introduttivo nella cancelleria dello stesso giudice (Cass., n. 32824/2021).
Legittimità costituzionale della scelta del giudice competente per l'opposizione a precetto: Si è dubitato sulla legittimità costituzionale di detto meccanismo di individuazione del giudice competente per l'opposizione a precetto. In buona sostanza è legittimo costituzionalmente lasciare al creditore la facoltà di scegliere il giudice competente? Una scelta, questa, che magari potrebbe essere arbitraria e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato possa incidere su tale scelta [...] in violazione del principio di uguaglianza e di parità della posizione processuale delle parti? La Corte Costituzionale (con le decisioni interpretative di rigetto n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005) è intervenuta sul punto, affermando che:
- da una parte, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve essere comunque operata in un comune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella circoscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata degli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c.) (Cass., n. 32824/2021);
- dall'altra, che, in mancanza, al debitore intimato è consentito di eccepire l'irregolarità di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale) (Cass., n. 32824/2021).
L'eccezione di irregolarità della dichiarazione dell'elezione del domicilio nel precetto: Il debitore, come detto, può eccepire l'irregolarità della dichiarazione di elezione del precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Dall'accoglimento di tale eccezione consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di residenza/elezione di domicilio e non dell'intero precetto (non essendo prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell'atto di precetto), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione. In buona sostanza, la facoltà che viene riconosciuta al debitore di eccepire l'elezione del domicilio effettuata dal creditore nel precetto si configura come bilanciamento rispetto alla facoltà del creditore di individuare il luogo in cui eleggere il domicilio, radicando la competenza per l'opposizione preventiva (Cass., n. 32824/2021).