Nel caso di sfratto per morosità, qualora il conduttore faccia opposizione al procedimento di convalida dell'intimazione di sfratto, chi è obbligato ad esperire il tentativo di mediazione?
Difatti, come ormai risaputo in tali casi la mediazione è obbligatoria e come ribadito anche dal Tribunale di Catania con sentenza n. 4614/2023, che richiama sul punto l'orientamento della Sezioni Unite, l'invito alla mediazione in questi casi va esperito dal locatore.
La vicenda in questione nasce dallo sfratto per morosità che una società intimava ad un soggetto che aveva in locazione un proprio immobile ad uso abitativo.
Secondo il locatore il conduttore era moroso di diversi canoni mensili, pertanto, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi decreto ingiuntivo.
Controparte si costituiva in giudizio e sosteneva la sussistenza di inadempimenti ascrivibili alla locatrice da cui era sorto un credito per danni, credito che opponeva in compensazione collegato ad una mancanza di idonea fornitura di acqua potabile.
Per tali ragioni il conduttore si opponeva e chiedeva il mutamento del rito.
Il giudice disponeva il mutamento del procedimento e contestualmente il rilascio dell'immobile.
Il conduttore, effettivamente rilasciava l'immobile ma, non provvedeva al pagamento dei canoni dovuti, per cui il locatore chiedeva la risoluzione del contratto con condanna al pagamento di quanto dovuto.
Ma, il conduttore eccepiva l'improcedibilità delle domande, per mancato avvio della mediazione.
Secondo parte attrice, invece, non sussisteva improcedibilità, in quanto, nel caso specifico avendo ormai ottenuto il rilascio dell'immobile era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, all'avvio della mediazione, si chiedeva comunque, compensarsi le spese.
Il Tribunale, pertanto, preliminarmente deve esaminare l'eccezione di improcedibilità per mancato tempestivo avvio della procedura di mediazione.
Effettivamente, verificava il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
Secondo il giudice allora : "sulla scorta dell'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul punto con sentenza n. 19596 quando trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sul creditore in ragione della sua posizione di attore sostanziale".
Per tali ragioni, si legge nella motivazione della sentenza "non essendo stato esperito il tentativo di mediazione, la domanda che diviene improcedibile è quella della società locatrice, ossia della parte che aveva instaurato il giudizio con l'avvio della fase sommaria".
La domanda è quindi improcedibile, spese compensate.