Riferimenti normativi: art.1129 c.c. – art.1137 c.c.-art.63 disp.att.c.c.
Focus: L'amministratore di condomìnio è tenuto ad attivare la procedura del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di riscuotere le somme dovute dai condòmini morosi. Il condòmino debitore può opporsi al decreto ingiuntivo, per l'annullamento dello stesso o della modifica dell'importo dovuto, ma può far valere, nel giudizio di opposizione, vizi della delibera condominiale ed entro quali limiti? A questo interrogativo, come vedremo, sono stati chiamati a pronunciarsi, più volte, i giudici di legittimità.
Principi generali: L'art. 1129 c.c., riformato dalla L.n.220/2012, dispone che: Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro e non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63 delle disp. att. c.c. primo comma, con ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva. Il condòmino moroso può opporsi al decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese. Tuttavia, spesso nel giudizio di opposizione vengono sottoposte all'esame del giudice questioni afferenti il merito del rendiconto approvato dall'assemblea, snaturando in tal modo la natura del contenzioso in esame. Infatti, secondo un orientamento dei giudici di legittimità non è possibile l'esame delle delibere in tale sede in quanto il giudizio di opposizione deve essere incentrato solo sulla verifica della validità ed efficacia del deliberato.
Decreto ingiuntivo condominiale e giudizio di opposizione: verifica delle delibere assembleari. Limite - Il condomìnio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass., Sez. 2, 29/8/1994, n.7569).La Corte di Cassazione, sez. civ., con ordinanza n.1502 del 22 gennaio 2018 ha affermato che, " nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il condòmino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione (nella specie, per aver l'assemblea posto a carico anche del condòminio che si era distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato le spese di gestione dello stesso), ma solo questioni riguardanti l'efficacia della delibera (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672) . Non è rilevante il fatto che il condòmino non abbia ricevuto la notifica del verbale assembleare contenente la delibera di approvazione del citato rendiconto, ovvero che abbia conosciuto il contenuto solo in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo. Il condòmino non può lamentare l'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento per non essere stato proprio convocato a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l'impugnazione ex art. 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573). Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condomìnio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condòmino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente (Cass.n.26629/2009; Cass.sez.2 n.4672/ 2017) ". Conseguentemente, il giudice, secondo la Suprema Corte, deve accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi annullato la deliberazione (Cass. civ. sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938).
Eccezione - Con recente sentenza della Cassazione civile, sez.II, n.10586 del 13 dicembre 2018 depositata il 16 aprile 2019, la Corte ha specificato che occorre distinguere tra delibere nulle e annullabili. Le delibere annullabili sono atti esistenti ed in quanto tali tutti i vizi sollevati dal condòmino relativi alla regolare costituzione dell'assemblea devono essere proposti mediante l'impugnativa della delibera entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art.1137 c.c. Pertanto, ancora un volta, viene riconfermato il principio secondo cui nel giudizio relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo, azionato dal condomìnio per la riscossione delle quote condominiali, è preclusa la possibilità di far valere vizi della delibera condominiale, che devono invece essere fatti valere mediante l'impugnazione della delibera stessa nel termine suddetto.
Il Giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, l'annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia.Tale principio incontra l'unica eccezione nel caso di nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo in quanto il Giudice potrà ben rilevarla d'ufficio. Sulla questione si era già pronunciata la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l'ordinanza n. 16389, pubblicata il 21 giugno 2018 in cui viene specificato che " Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305). La nullità di una deliberazione dell'assemblea condominiale, del resto, comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, pertanto, finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili. Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello, il potere di rilevarne pure d'ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l'invalidità) dell'atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez.6-2, 15/03/2017, n. 6652)".