Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 16 Agosto 2021
Categoria: Fisco e Tributi

Operativo il nuovo bonus TV

Il Decreto del MISE del 5 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 188/2021, detta le procedure per l'erogazione del contributo per l'acquisto di apparecchi TV, previo riciclo degli apparecchi obsoleti, così come normato dall'art. 1 comma 614 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Legge di stabilità per l'anno 2021 -.

La norma in questione ha introdotto il nuovo "bonus TV" volto a incentivare il corretto smaltimento nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. Il contributo previsto è cumulabile con quello previsto dal D.M. 18 ottobre 2019 per l'acquisto di televisori o decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo è però ridotto a 30 euro o al minor prezzo di vendita.

Ai fini in esame si considerano "obsolete" le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente al 22 dicembre 2018 e il contributo è concesso dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Ne potranno beneficiare tutti i residenti in Italia, titolari di un abbonamento RAI in corso di validità: Il contributo è riconosciuto una sola volta in riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei, reso disponibile sul sito del MISE, e si concretizza in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, Iva compresa, con un limite massimo di 100 euro.

Il riconoscimento del bonus è subordinato allo smaltimento dell'apparecchio da rottamare non conforme al nuovo standard DVBT-2, il quale deve essere effettuato presso il venditore contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta, previa consegna dell'apposito modulo con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento RAI e la non conformità dell'apparecchio TV in quanto acquistato antecedentemente al 22 dicembre 2018. Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro raccolta, va consegnato all'atto di acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.

Per attivare la procedura dello sconto il punto vendita è tenuto ad avvalersi esclusivamente del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante:

-il codice fiscale del venditore;

-il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale;

-i dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità;

-il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA. 

Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità ad applicarlo.

Lo sconto praticato dal dettagliante sarà recuperato mediante credito di imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione a mezzo Modello F24 giusto ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del portale dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e non si applicano i limiti quantitativi di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 244/2007 e all'art. 34 comma 1 della Legge n. 388/2000.

Meditate contribuenti, meditate.

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