E' la circolare n. 20 dl 16 giugno scorso lo strumento di prassi con cui l'Agenzia delle Entrate ha diramato i chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato, nonché all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione.
Il documento di prassi analizza i requisiti soggettivi, oggettivi e l'utilizzo dei crediti d'imposta per le imprese "gasivore", con riferimento sia al primo che al secondo trimestre 2022, e quelli per le imprese "non gasivore", esaminando anche la cedibilità degli stessi e tenendo conto anche delle ultime modifiche apportate dal D.L. "Aiuti".
In relazione al credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022 per le imprese "gasivore" introdotto proprio dal DL "Aiuti", pari al 10% l'Agenzia evidenzia che, al fine di poter accedere al beneficio in esame, è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media - riferita all'ultimo trimestre 2021 - dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019.
Quanto alla circoscrizione dell'ambito oggettivo, ai fini del computo del beneficio fiscale spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l'acquisto della "componente gas" nel primo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre.
Sul punto, l'Agenzia precisa che, ai fini del calcolo della spesa per l'acquisto del gas naturale, devono essere considerati i costi della "componente gas" - costo della commodity -, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale". A titolo esemplificativo e non esaustivo non concorrono al calcolo della spesa della "componente gas", le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura, comunemente i servizi di rete.
Deve trattarsi, secondo quanto previsto dalla norma, di gas consumato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici", dunque il beneficio fiscale deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l'acquisto di gas utilizzato come carburante per motori. L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l'accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all'effettivo utilizzo, da parte dell'acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall'agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.
Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Diversamente, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d'imposta spettante. Resta fermo che il termine ultimo per l'utilizzo del maggior credito d'imposta in compensazione è il 31 dicembre 2022.
Infine, sull'Iva "morbida" per le forniture di gas metano, l'AdE rammenta che il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell'aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, dell'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.
Meditate contribuenti, meditate.