Di Elsa Sapienza su Giovedì, 20 Aprile 2023
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Operativa la Camera di Conciliazione di Cassa Forense.

 Cassa Forense ha istituito la Camera di Conciliazione per tentare la risoluzione bonaria delle controversie relative alle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

Gli iscritti a Cassa Forense potranno quindi chiedere l'annullamento o la riduzione delle sanzioni di importo superiore ad euro 300,00 complessivi per giusti e comprovati motivi.

La domanda di conciliazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avverso l'accertamento definitivo della sanzione ex art. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia proposto reclamo alla Giunta Esecutiva o adito l'Autorità Giudiziaria.

 La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione.

La procedura per l'eventuale conciliazione dovrà terminare entro 60 giorni dallo svolgimento del primo incontro e si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra Cassa e il soggetto richiedente.

Le ragioni della persona che chiede la conciliazione dovranno essere motivate ed occorrerà documentare le ragioni per cui non si è ottemperato l'obbligo contributivo.

La Camera di conciliazione è costituita da diversi Collegi ed i componenti sono designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza che non siano componenti in carica di organismi forensi.

Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio.

Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

 In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta..

Certamente uno strumento utile che faciliterà i rapporti tra l'iscritto ed il suo Ente Previdenziale.

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