La Corte di Cassazione con sentenza n. 33442/2022 rigetta il ricorso di un condominio che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dal proprio avvocato in conseguenza di una omissione da parte di quest'ultimo.
Difatti, nel caso in questione la carenza individuata, consisteva nell'aver proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo senza eseguire la necessaria notifica della stessa avverso il titolo emesso nei confronti del condominio.
Esso consisteva nel decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore di un'impresa che aveva eseguito a suo dire lavori extracapitolato ancora da pagare, pertanto, l'impresa aveva chiesto al giudice il titolo esecutivo per il pagamento delle opere che asseriva di aver realizzato.
La mancata notifica aveva determinato il passaggio in giudicato dell'ingiunzione di pagamento al condominio.
Interviene la Corte di Cassazione in merito alla richiesta dei risarcimento danni da parte del condominio al professionista inadempiente, rigettando il ricorso.
Infatti, afferma la Corte di Cassazione che, il condominio non può essere risarcito se, non dimostra che il danno che asserisce di aver subito è dipendente da tale omissione.
Difatti, per la Cassazione civile l'omissione non è causa automatica del danno risarcibile per il cliente.
Occorre accertare in via prognostica che, in assenza di tale omissione, il risultato che il cliente avrebbe ottenuto in sede giudiziale sarebbe stato in base all'evidenza o al principio del più probabile che non, a lui favorevole.
In caso contrario il risarcimento non può essere riconosciuto.
Solo il mancato raggiungimento di un vantaggio "più che probabile", se non addirittura "evidente", costituisce quella conseguenza riconducibile all'omissione professionale che ne giustifica il risarcimento del danno.
Conclude la Cassazione precisando che se, in base a giudizio "prognostico", si accerta che il cliente avrebbe ottenuto una decisione a lui favorevole, questi è risarcibile dall'avvocato, va comunque provato il nesso, non solo tra l'inadempimento professionale e l'evento danno, ma anche tra il danno e le conseguenze danno se risarcibili.
Analogamente la Corte di Cassazione era intervenuta con sentenza n. 2072/2022 ove affermava che, in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, sulla base di una valutazione dalla quale risulti che tali danni molto probabilmente non si sarebbero verificati senza tale condotta omissiva, occorrendo verificare l'esistenza di un nesso di causalità.
Non è la prima volta quindi che la giurisprudenza si pronuncia affermando che al fine di una corretta analisi occorre valutare se, secondo criteri probabilistici il danno non si sarebbe avuto in assenza della condotta omissiva.
In tale senso vedi anche l'ordinanza del 06/11/2020, n. 24956, in cui l'avvocato veniva convenuto in giudizio per tutta una serie di omissioni, doveri di diligenza professionale, il non aver presenziato alle udienze, per non aver contestato la consulenza tecnica d'ufficio, per non aver informato il proprio assistito.
Queste ed altre le ragioni per cui si chiedeva la condanna del legale al risarcimento del danno.