La sentenza n. 223/2023 della Corte Costituzionale, ha chiarito che, nella riorganizzazione del sistema scolastico prevale la competenza statale.
La sentenza si origina dai ricorsi proposti dalle regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia avverso alcune disposizioni della legge n. 197/2022 relative alla disciplina della definizione dell'organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e alla loro distribuzione nelle regioni.
Difatti, tali norme nonostante interferiscano con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione si basano, principalmente, su diversi titoli di competenza invece statale.
Ad esempio, "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" e "norme generali sull'istruzione", di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost..
La Corte ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all'art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell'acquisizione del parere delle regioni in ordine all'adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione.
Quali le motivazioni della sentenza?
Si è chiarito che, nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta come conseguenza la soppressione delle scuole sul territorio regionale, intese come luoghi dove si svolge l'attività didattica ed educativa.
Difatti, le previsioni impugnate riguardano la ridefinizione della consistenza del contingente scolastico e non la localizzazione delle scuole.
Inoltre, nel primo anno la nuova normativa non tocca il numero dei dirigenti complessivamente assegnati alle regioni, al contrario, è previsto un aumento di qualche unità.
Essendo invece precluso il ricorso all'istituto della reggenza, ciò che diminuisce è il numero delle istituzioni scolastiche autonome, per cui dagli accorpamenti di plessi alcune sedi diventeranno distaccamenti di altre.
Tale sentenza è il frutto, tra l'altro, dell'attuazione pratica degli obiettivi previsti dal PNRR ed è diretta, in sintesi, a rendere più efficiente ed efficace il sistema.Pertanto, adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, si vogliono evitare gli effetti negativi, aumentati anche dal calo demografico, dell'eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; come detto si supera l'istituto della reggenza, così semplificando e ad esempio evitando che i dirigenti debbano a causa dell'esternalizzazione, avere situazioni di precariato, di doppi adempimenti e responsabilità connesse.
Realizzare gli obiettivi della riforma, ha sottolineato la Corte, implica che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale di una responsabilità diffusa in vista della "doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività", così come era stato previsto dalle sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017 evitando impedimenti legati alle competenze e ai relativi raccordi.