Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 14 Dicembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018

Obbligo scolastico, adempimento senza andare a scuola: come fare?

 Inquadramento normativo: Art. 30 Cost; D.lg. 297/1994; D.M. 489/2001; Legge n. 296/2006; art. 331 c.p.p.; art. 731 c.p.; art. 2048 c.c.

Obbligo scolastico: Secondo la legge italiana, sono obbligati all'istruzione scolastica tutti i soggetti che hanno una fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni. Tale obbligo viene assolto, frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Focus:I genitori hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione dei propri figli anche quando si separano. E ciò in considerazione del fatto che il dovere di istruire, sancito, prima dall'art. 30 Cost., poi ribadito dall'art. 147 c.c. e confermato dall'art. 337 ter c.c., obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi (Cass. civile, n. 11894/2015).

Obbligo scolastico senza scuola: Nel nostro ordinamento è possibile assolvere all'obbligo in questione senza andare a scuola. In pratica, i genitori dei soggetti obbligati o chi ne fa le veci provvedono all'istruzione dei propri figli direttamente o tramite un precettore.

Modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico senza scuola: I genitori o chi ne fa le veci che optano per tale modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico devono:

 Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico: Ogni anno, prima della riapertura delle scuole, il sindaco invia ai direttori l'elenco di tutti i soggetti che rientrano nella fascia di età dell'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale elenco, all'inizio dell'anno scolastico, viene confrontato con quello degli iscritti alle scuole e ciò al fine di verificare se vi siano inadempienti. Accertata l'esistenza di inadempienti, ne viene redatto un elenco, poi affisso nell'albo pretorio per un mese, trascorso il quale, il sindaco provvede ad ammonire i genitori o chi ne fa le veci, invitandoli ad assolvere a tale obbligo. Questi ultimi, laddove abbiano optato per l'istruzione privata senza scuola e abbiano omesso di darne comunicazione alla dirigenza scolastica competente, devono fornirne, entro una settimana, la prova per evitare le conseguenze penali previste dalla legge per i casi di elusione dell'obbligo scolastico (331 c.p.p.).

Focus: L'obbligo scolastico vige per almeno dieci anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'art. 731 c.p. stabilisce che chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro trenta. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, tale norma prevede una specifica condotta costituita dall'inosservanza, non del generico obbligo scolastico, ma di quello specifico dell'istruzione elementare e pertanto non può essere applicata nei confronti di chi omette di impartire l'istruzione relativa alla scuola media (Cass. penale, n. 4520/2017).  

Esami di idoneità: Gli allievi che si avvalgono dell'istruzione privata sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media presso gli istituti scolastici competenti in base alla residenza anagrafica. Ciò al fine di consentire agli obbligati:

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

Responsabilità dei precettori: I precettori sono responsabili del danno provocato dai loro allievi durante il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro vigilanza. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2048 c.c., da cui si profilano due ulteriori tipi di responsabilità: quella dell'allievo che commette il fatto dannoso e quella dei precettori per culpa in educando (ossia per la negligenza nell'educare i propri allievi). Tuttavia questi ultimi possono liberarsi dalla presunzione di tale tipo di colpa, se forniscono la prova che "né loro, né alcun precettore diligente, avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno" (Cass. civile, n. 14216/2018). Tale è l'ipotesi del caso fortuito (ossia di un evento straordinario non prevedibile, con giudizio ex ante) o quella in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato i minori rispetto alla loro età [...] (Tribunale Roma, sentenza del 4 aprile 2018).

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