Di Paolo Rosa su Domenica, 14 Gennaio 2018
Categoria: I diritti non sono merce

Il REPORT ALM non è accessibile, la sua richiesta è negata. Rosa: "Cassa Forense, lì non abita la Trasparenza"

Ai sensi dell´art. 11 d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza è intesa come: "accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell´organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all´utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell´attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".
Negli ultimi anni, il principio dell´accessibilità totale agli atti è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Completa e riordina la numerosa e complessa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il d.lgs. n. 33/2013, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 che in attuazione della delega conferita al Governo dall´art. 1, comma 35, l. n. 190/2012, ha lo scopo di trasmettere una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione.
Ecco i principali punti del provvedimento.
1. Pubblicità. Viene istituito l´obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l´organizzazione e l´attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.
3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire un´effettiva conoscenza dell´azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali.
4. Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l´accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
5. Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell´obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell´anno successivo a quello in cui decorre l´obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
8. Amministrazione trasparente. Si prevede l´obbligo per i siti istituzionali di creare un´apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
9. Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l´integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Stop agli stipendi in caso l´incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicato online sul sito dell´amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti ( qualita.gov.it/relazioni-con-i.../trasparenza.-e-diffusione )
Anche le Casse di Previdenza si sono dotate di codici etici e della trasparenza.
Ma sui siti istituzionali si pubblica solo ciò che si vuole e quindi poco o nulla di ciò che consentirebbe, invece, agli iscritti di conoscere lo stato reale delle cose, per esempio attraverso la pubblicazione di tutte le delibere degli Organi collegiali e della relativa discussione.
E se chiedi, come ho fatto io, l´accesso agli atti, nel caso di specie al report ALM – Asset Liability Management, lo stesso ti viene negato perché:
"In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida in materia di accesso agli atti adottate dalla Cassa Forense, il documento richiesto non sia accessibile, in quanto trattasi di documento inerente all´attività preparatoria posta in essere per l´adozione, da parte dei componenti Organi dell´Ente, di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione di e programmazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che l´istanza appare preordinata ad un controllo generalizzato sull´operato dell´Ente e, come tale, inammissibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, in quanto non traspare dalla stessa un Suo interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento richiesto, documento che non è da ritenersi obbligatorio in base alla normativa vigente, né ha carattere di ufficialità. A tale riguardo, tenuto conto della motivazione espressa nella Sua richiesta, si evidenzia che può trarre ogni utile indicazione dalla lettura dei documenti ufficiali previsti dalla normativa vigente, ovvero il bilancio contabile e il bilancio tecnico, che – come peraltro noto – sono i documenti richiesti dagli Organi vigilanti per le verifiche sulla sostenibilità del sistema previdenziale forense".
Da notizie di stampa si apprende che il Governatore della Banca d´Italia Visco, dopo la mozione del PD, ha consegnato alla Commissione parlamentare d´inchiesta un elenco di quattromiladuecento fascicoli di istruttoria della vigilanza bancaria in via di desegretazione.
Mi pare evidente che trasparenza e segreto (fatta eccezione per i motivi di sicurezza) non vadano proprio d´accordo perché chiunque abbia il compito di vigilare ha l´obbligo di rendere pubblico il risultato della vigilanza stessa, altrimenti non serve a nulla se non a coprire in qualche modo le irregolarità accertate.
La trasparenza è l´unico antidoto al malaffare perseguendo il buon andamento e l´imparzialità della Pubblica Amministrazione che si estende, come ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza del 05.09.2005, n. 5, anche ai soggetti privati chiamati all´espletamento di compiti d´interesse pubblico.
In conclusione , la trasparenza deve essere interpretata come un servizio pubblico, come un´attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente e in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi.
In particolare la trasparenza si esplica anche nei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di trattamento e imparzialità.
In ultima analisi, il principio di trasparenza impone alle singole amministrazioni un dovere specifico di cooperazione con il privato, proprio al fine di agevolare quest´ultimo nell´individuazione degli strumenti apprestati dal vigente ordinamento giuridico per la tutela delle proprie posizioni soggettive.
Solo se la trasparenza verrà realizzata e non solo declamata, ritorneremo nello stato di diritto (locuzione derivata dall´originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo è quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell´uomo, insieme alla garanzia dello stato sociale - Wikipedia) dal quale ci siamo allontanati!
Avvocato Paolo Rosa