Redazione e pubblicazione in camera di commercio del bilancio anche per le società in nome collettivo e società in accomandita semplice: questo è quanto ci aspetta a seguito dell'approvazione della direttiva europea recante "Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario". La direttiva si prefigge l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l'espansione transfrontaliera per le PMI.
Per raggiungere tali obiettivi la direttiva aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese nonché consentirà l'utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.
La novità per il sistema italiano sarà dunque la previsione, per le società di persone esercenti attività commerciali - escluse le società semplici – di pubblicazione dei dati economici e dunque l'introduzione dell'obbligo di redazione e pubblicazione in CCIAA dei bilanci annuali.
La direttiva prevede poi che, per l'Italia, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice pubblichino le seguenti informazioni sulla società:
-la denominazione;
-la forma giuridica;
-la sede sociale e lo Stato membro in cui la società è registrata;
-l'eventuale modifica della sede sociale;
-il numero di registrazione;
-l'importo totale dei conferimenti dei soci;
-l'atto costitutivo e lo statuto;
-le modifiche degli atti di cui al punto precedente, compresa l'eventuale proroga della società;
-dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua versione aggiornata;
-le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari e le informazioni che precisino se essi possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
-le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
-i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario;
-lo scioglimento della società;
-la sentenza che dichiara la nullità della società;
-le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
-l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancella- zione dal Registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici;
-la sede dell'amministrazione centrale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
-il centro di attività principale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale. In definitiva, a tutte le società di persone sarà richiesta un'assoluta trasparenza, del tutto simile a quella delle società di capitali, con particolare riferimento al bilancio.
Meditate contribuenti, meditate.