Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 22 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura civile

Numero assistenza clienti a selezione rapida, C.G.U.E. precisa: il cliente non deve pagare di più della tariffa base

Con sentenza n.332/17 del 13 settembre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che ai sensi dell'art. 21 Direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE), qualora un professionista mette a disposizione di tutti i suoi clienti uno o più numeri a selezione rapida soggetti a una tariffa superiore alla tariffa di base, i consumatori che hanno già concluso un contratto con tale professionista non devono pagare più della tariffa di base quando contattano per telefono il professionista stesso in merito al suddetto contratto. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Corte di giustizia. Una società sita nell'Unione Europea offre servizi di telecomunicazione e Internet. Per gli utenti che hanno stipulato con essa un contratto, la società mette a disposizione un numero di rete fissa a tariffa base e uno a selezione rapida a tariffa superiore a quella base, da contattare in merito alle questioni relative all'esecuzione del predetto contratto. Tali numeri sono comunicati a tutti i consumatori attraverso la homepage del sito web della società e attraverso i contratti base e le condizioni generali ad essi allegati. È accaduto che l'ufficio per la tutela dei consumatori ha ingiunto a tale società una contestazione fondata sul fatto che il numero a selezione rapida a tariffa superiore a quella base è in contrasto con l'art. 21 della direttiva comunitaria su richiamata, entrata in vigore anche in Italia. La società si è opposta a tale ingiunzione e il caso è giunto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, relativamente alla questione di interpretazione di tale norma.  

I Giudici comunitari, innanzitutto, partono dall'esame della suddetta direttiva e dalle finalità che la stessa intende perseguire, ossia:

Fatta questa breve premessa normativa, la Corte europea procede con l'attenta disamina dell'art. 21 su menzionato, intitolato "Comunicazione telefonica". Secondo tale disposizione "gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista", senza che ciò pregiudichi "il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate". La Corte continua, esaminando il successivo art. 25, secondo cui i consumatori non devono rinunciare ai diritti disciplinati dalle norme nazionali a loro applicabili emanate in recepimento della direttiva di cui stiamo discorrendo. Con l'ovvia conseguenza che ove, nei contratti, siano apposte clausole contrarie, queste non saranno vincolanti per i consumatori.

Orbene, tornando al caso in esame, il paese in cui è sorta la controversia ha fatto propri i principi normativi appena citati. A parere della Corte, in forza di tali principi, se la società in questione avesse fornito solo il numero a selezione rapida a tariffa superiore a quella base, non ci sarebbero stati dubbi sulla lesività dei diritti dei consumatori da parte della condotta posta in essere dall'opponente. Il problema che ha portato il caso alla sua attenzione, concerne la circostanza che la società di telecomunicazione gestisce più linee telefoniche, messe a disposizione degli utenti, tra le quali rientrano quelle a selezione rapida a tariffa superiore a quella base e quella a rete fissa a tariffa base. In questa ipotesi, la questione da porsi, ai fini dell'applicabilità delle norme a tutela degli utenti è la seguente: per il consumatore che ha già concluso il contratto, il professionista è tenuto ad indicare il numero a selezione rapida o anche quello a rete fissa, precisando le opportune differenze tariffarie e in tali casi, ove il consumatore utilizzi il numero a tariffa superiore a quella base, egli sarà tenuto a pagare il costo maggiorato? Secondo i giudici comunitari, l'art. 21 della direttiva in oggetto, va interpretato nel contesto normativo in cui è inserito. In quest'ottica, alla luce delle norme comunitarie e delle loro finalità suindicate, appare evidente che, in riferimento a casi come quelli in esame e quindi a casi in cui il professionista propone più formati di numeri telefonici, quest'ultimo non potrà addebitare nei confronti dell'utente, con il quale ha già concluso un contratto, una tariffa superiore a quella base, qualora l'utente lo contatti in merito a questioni inerenti al contratto medesimo. Tale divieto resta fermo anche quando sia stato lo stesso consumatore, previamente informato dal professionista delle differenze tariffarie tra i numeri messi a disposizione, a scegliere di utilizzare il numero a tariffa superiore rispetto a quella base. E ciò in considerazione del fatto che la rinuncia ai diritti tutelati dalla direttiva in esame è esclusa e ove esercitata non è vincolante. Con l'ovvia conseguenza che, secondo la Corte, non spetterà all'utente sostenere ulteriori costi rispetto a quelli abituali e tutti gli eventuali costi aggiuntivi resteranno a carico del professionista

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