Di Carmela Patrizia Spadaro su Domenica, 12 Novembre 2017
Categoria: Leggi dello Stato

Legge bilancio, cartelle esattoriali prescritte in 10 anni. Quando la politica premia l´inefficienza

Un recente emendamento alla legge di Bilancio 2018 prevede che le cartelle esattoriali ex Equitalia, indipendentemente dal tipo di tributo a cui si riferiscano, sia esso una multa stradale, contributi Inps, l´imposta sui rifiuti o il bollo auto, dovrebbero passare dall´attuale prescrizione quinquennale ad una prescrizione decennale.
Fino ad oggi le cartelle esattoriali si prescrivono in 5 anni e il bollo auto in 3 anni. Si vorrebbe estendere ad entrambi la prescrizione a 10 anni.
Se, ad esempio, si attendeva il 31 dicembre 2018 per liberarsi di un bollo non pagato tre anni prima, cioè nel 2015, ora con la modifica prevista, di valore retroattivo, bisognerà attendere il 2025.
Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (Uncat) con un articolato documento promuove la rimozione dal testo finale delle norme inserite nella bozza del disegno di legge di Stabilità 2018 in quanto ritiene la prescrizione decennale delle cartelle esattoriali illegittima e vessatoria.
L´emendamento in questione, da un punto di vista formale, appare strutturato come norma di interpretazione autentica, sebbene non venga qualificato espressamente come tale, violando sia l´art.1 dello Statuto del Contribuente (L.212/00) che ammette norme interpretative in materia tributaria in presenza di condizioni di eccezionalità, che l´art.11 delle preleggi.
Di conseguenza, avendo efficacia retroattiva, comprenderà anche i debiti già prescritti in caso di mancata contestazione.
Infatti, per far valere la prescrizione decennale è necessario che la cartella non sia stata contestata dal contribuente nei 60 giorni.
E, infine, comporterà la cessione a privati dei crediti fiscali affidati alla riscossione dell´Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il richiamo, contenuto nell´emendamento, agli artt. 49 e 50 del D.P.R.n.602/1973 – norme che non trattano né disciplinano in alcun modo il tema della prescrizione dell´azione di riscossione - appare capzioso.
Secondo gli avvocati tributaristi sarebbe introdotta surrettiziamente una norma di interpretazione autentica, con effetto retroattivo, allo scopo di prolungare artificiosamente la durata della prescrizione in tutti quei casi in cui il credito Erariale ( o comunque vantato dall´ente pubblico ) sia soggetto ad una prescrizione più breve in virtù di una specifica disposizione di legge.
L´utilizzo (e l´abuso) della tecnica dell´interpretazione autentica da parte del legislatore comporta, peraltro, una sorta di alterazione rispetto ai veri criteri sottesi al principio del consenso all´imposizione ignorando il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale in materia (Sent.Corte Cost. 05-04-2012, n. 78):la Corte ha ammesso la retroattività della legge, anche di interpretazione autentica, limitandola tuttavia ad ipotesi ben circoscritte (la tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale») e solo per conferire alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, non per stravolgere totalmente il testo originario.
Tale disposizione, se dovesse entrare in vigore, oltre a far venir meno il principio di certezza del diritto con grave danno dei contribuenti, in tutti i casi nei quali il processo si trovi già in uno stadio avanzato, con conseguente formazione di preclusioni/decadenze e/o giudicati interni, a detrimento del diritto di difesa (v.giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell´uomo), sarebbe lesivo dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto sembra celare l´inammissibile fine di favorire la cartolarizzazione dei crediti fiscali, accrescendo artificialmente il valore dei crediti, oggetto di cessione pro-soluto ( non soggetta alla garanzia dell´art.1266 c.c.), relativi alle quote affidate, dall´1/1/2000 al 31/12/2010, all´Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si configurerebbe come una sorta di punizione di coloro che non hanno scelto di aderire alla cosiddetta "rottamazione" (confidando nella avvenuta prescrizione) preferendo difendersi in giudizio, anziché optare per il condono, e di "salvare" la posizione del fisco da annosi contenziosi in materia di prescrizione rispetto ai quali si delineerebbe una costante soccombenza dell´Ufficio.
Inoltre, contrasterebbe apertamente con il diverso orientamento, più favorevole ai contribuenti, espresso dalla Corte di Cassazione civile, SS.UU., con la sent. n. 23397/2016, depositata in data 17/11/2016, che, dipanando il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, ha stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo; dunque, il ricorso alla norma di interpretazione autentica sembra configurare un´ipotesi di eccesso di potere legislativo.
In pratica, la cartella esattoriale viene equiparata ad una sentenza passata in giudicato.
Ciò a vantaggio dell´Agente della Riscossione che avrà più tempo per attuare le sue azioni, come il fermo amministrativo del veicolo o, addirittura, l´esecuzione forzata.
Avv. Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania.


Fonte: UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI