Il domicilio digitale non ha soppresso ad ogni fine e valenza la facoltà processuale di eleggere domicilio fisico con effetti alternativi. Ne consegue che se la notifica telematica non va a buon fine, per causa non imputabile al notificante, quest'ultimo deve attivarsi per tempo per procedere con la notifica presso il domicilio fisico eletto.
Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 40758 del 20 dicembre 2021.
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto risulta notificato via p.e.c. al difensore dell'intimata, ma senza esito positivo. In buona sostanza il sistema avrebbe generato la ricevuta di accettazione, ma non avrebbe generato quella di avvenuta consegna per "casella piena". Ad avviso dei Giudici di legittimità, poiché l'intimata ha eletto domicilio presso lo studio di un avvocato in Roma, il procedimento notificatorio avrebbe dunque dovuto riprendersi per tempo all'indirizzo di elezione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di Cassazione.
La decisione della SC
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 - come convertito dalla legge n. 221 del 2012, e modificato dall'art. 47 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito a sua volta dalla legge n. 114 del 2014 - non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato (Cass., 24/05/2018, n. 12876). Tuttavia, se la notificazione telematica non va a buon fine, per causa non imputabile al notificante, quest'ultimo deve riprendere il processo notificatorio presso il domicilio fisico eletto in un lasso di tempo contenuto. E ciò in virtù del fatto che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/02/2021, n. 3557, pag. 5, in cui si richiamano: Cass. nn. 1982 del 2020, 2942 del 2019, 22892 del 2015). Con l'ovvia conseguenza che in caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella p.e.c., pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti, cod. proc. civ., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte, del (citato) decreto legge n. 179 del 2012, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) (Cass., 18/11/2019, n. 29851).
E tanto in considerazione del fatto che si ribadisce che:
- non è prevista un'esclusività del domicilio digitale;
- non è esclusa la prerogativa processuale di eleggere domicilio fisico con effetti alternativi in quanto l'introduzione del domicilio digitale non ha soppresso ad ogni fine e valenza tale prerogativa, in assenza di una specifica norma in questo senso.
Orbene, tornando al caso di specie, il ricorrente, stante l'esito negativo della notifica telematica del ricorso per cassazione a causa della casella p.e.c. piena del destinatario, in forza di quanto su detto, avrebbe dovuto mobilitarsi per tempo per riattivare il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto. Circostanza, questa, non verificatasi. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, avendo ritenuto non accoglibile, per violazione del principio di ragionevole durata del processo, la richiesta del ricorrente relativa all'ordine di rinnovo giudiziale della notificazione.