Riferimenti normativi:Art. 26, comma 2, D.P.R.n.602/1973
Focus: Una delle modalità con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificare le cartelle di pagamento e gli altri atti di riscossione è la posta elettronica certificata (pec). Può ritenersi valida, in tal caso, la notifica di copia informatica della cartella di pagamento alla quale non è stata apposta la firma digitale? La tematica è stata affrontata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con sentenza n.113/2 del 23/01/2024.
Principi generali: In materia tributaria l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, dispone che: "la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)", ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta.
Il caso oggetto della pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana è scaturito dall'impugnazione della sentenza di rigetto, con condanna alle spese della contribuente, emessa dalla Commissione tributaria provinciale nei confronti di una società di capitali. Quest'ultima aveva impugnato la cartella di pagamento, relativa ad imposta IVA e IRAP per gli anni 2016-2017, che le era stata notificata a mezzo p.e.c. La ricorrente ha reiterato nell'appello quanto dedotto in primo grado eccependo, tra i vari motivi del ricorso, la mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica della cartella di pagamento, inviatagli tramite PEC, che rendeva inesistente la notificazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto infondato l'appello della società, in merito a tutte le censure mosse da quest'ultima nel ricorso, confermando l'operato del giudice di prime cure. In particolare, la stessa ha condiviso il richiamo fatto da quest'ultimo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28852/2023, ha ribadito quanto già affermato nelle precedenti pronunce, e cioè che: "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>. Pertanto, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviata tramite PEC, non rende inesistente la notificazione. Infatti, <<l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973>>.