La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente.
Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 698 del 24/10/2019, è stato ribadito dalla Suprema Corte con la decisione n. 26110, depositata lo scorso 16 settembre.
Nel caso di specie l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza resa dallo stesso ufficio.
Rilevava il ricorrente come la proposizione di tempestiva impugnazione gli fosse stata preclusa dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza, imposta dal combinato disposto dell'art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 134 disp. att. c.p.p.
Tali disposizioni infatti consentivano all'imputato non comparso in giudizio la conoscenza del provvedimento e tale adempimento non poteva essere sostituito dalla mera presenza del difensore in udienza e di un suo delegato al momento della lettura del dispositivo, peraltro prevista solo come eventuale dal codice.
La Corte ha ritenuto tuttavia che il ricorso fosse inammissibile anche nel merito.
Come hanno ricordato i giudici di legittimità, gli artt. 442 c.p.p., comma 3 e 134 disp. att. c.p.p. erano già stati tacitamente abrogati dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 che aveva esteso al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, così determinando la loro sostituzione con la disposizione contenuta all'art. 548 co. 3 c.p.p. che prevede la comunicazione dell'avviso deposito con l'estratto della sentenza solo al procuratore generale della Corte di Appello.
Tale ulteriore disposizione è stata poi espressamente abrogata dalla nuova disciplina sul processo "in absentia".
Hanno poi precisato come nel caso di specie fosse quest'ultima normativa a trovare applicazione come previsto dalla disciplina transitoria. La disciplina abrogata infatti avrebbe potuto trovare applicazione solo qualora al momento della sua abrogazione (con entrata in vigore di quella sul processo "in absentia") il giudizio di primo grado fosse già stato definito o quando, in mancanza di una decisione in primo grado, l'imputato fosse stato dichiarato contumace e non fosse stato emesso il decreto di irreperibilità.