Di Anna Sblendorio su Lunedì, 22 Agosto 2022
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019 - diritto e procedura civile

Notifica dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale. Dies a quo

Con ordinanza n.24899 del 18/08/2022 la Corte di Cassazione 5°sezione, ha affrontato il tema del dies a quo e dei requisiti necessari ai fini della validità della notificazione diretta da parte dell'ufficio finanziario dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP.

Il ricorrente ha così proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che l'ha rigettato ritenendo tardiva la notifica. Ciò in quanto il decorso del termine per il ricorso giurisdizionale era iniziato dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta mediante consegna al portiere dello stabile di residenza del contribuente, senza che l'ulteriore raccomandata informativa (CAN) avesse inciso sul dies a quo. 

 Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt.139 e 160 c.p.c.

A parere del ricorrente la Commissione Tributaria Regionale ha attribuito validità alla notificazione dell'avviso di accertamento con consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art.139 c.p.c., sebbene

Conseguentemente a parere del ricorrente la notificazione sarebbe nulla e il decorso del termine per impugnare l'avviso di accertamento sarebbe iniziato dal momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto impositivo e la prova di tale circostanza è a carico della P.A.

La P.A. resistente si è costituita con controricorso e la causa è passata in decisione.

La decisione della Corte di Cassazione

In merito al termine iniziale della notifica dell'avviso di accertamento i giudici di legittimità hanno rilevato che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta dell'atto impositivo a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.

Ne discende, ad avviso della Suprema corte, che "in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario" (cfr. Cass. n.8293/2018).

 Tra l'altro "l'eventuale nullità della notificazione dell'atto impositivo, eseguita dall'ufficiale giudiziario, mediante consegna al portiere dello stabile, senza attestare nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art.139 c.p.c., sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione." A questo proposito la Corte di cassazione ha precisato che l'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, con la conseguenza che

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno rilevato che 1) per quanto riguarda l'asserita mancanza di ricerche delle persone abilitate a ricevere l'atto, lo stesso ricorrente ha specificato che dalla relata di notificazione risultava "x portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate" e che 2) non risulta contestata l'avvenuta consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto.

Per questi motivi la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

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