La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna. Spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Cass., Sez. 2, n. 8537, 06/04/2018, Rv. 648010; conf., ex multis, Cass. nn. 4580/2014, 1219/2003, 13031/1995).
Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 40118del 15 dicembre 2021 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente, ingegnere e direttori dei lavori per le opere di rifacimento della copertura di un tetto, è stato convenuto in giudizio unitamente all'impresa che ha eseguito i predetti lavori per accertare la sua responsabilità per i danni causati all'immobile nel corso delle opere innanzi indicate. È accaduto che in primo grado , il Tribunale ha attribuito la responsabilità per metà in capo al ricorrente e per l'altra metà in capo all'impresa. L'ingegnere ha proposto appello che è stato respinto.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della SC
Il ricorrente, innanzitutto, lamenta la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, essendo stato quest'ultimo atto notificato al collega di studio del ricorrente. Orbene, i Giudici di legittimità ritengono che la notificazione risulta essere stata effettuata nel luogo ove il destinatario ha l'ufficio (nella specie lo studio professionale d'ingegnere), sebbene il ricorrente non abbia provato con puntualità il contrario. La circostanza che l'ufficio insiste nel luogo ove ha avuto anche sede la società d'ingegneria, della quale, peraltro, il ricorrente è stato il legale rappresentante, non appare costituire circostanza che infici la validità del procedimento notificatorio. Non rileva, ai fini della validità della notificazione, il fatto che la medesima struttura sia stata adibita a due funzioni, peraltro inestricabilmente connesse. Con l'ovvia conseguenza che la scelta di consegnare l'atto a persona disponibile, qualificatasi collega di studio (quindi inequivocamente collegato all'ufficio professionale del destinatario), è [...] esente da vizi. In buona sostanza, quel che rileva è che la consegna venga effettuata a mani di persona legata all'ufficio del destinatario da un rapporto fiduciario non occasionale o accidentale (anche se temporaneo - cfr. Cass. n. 4580/2014 -).
In punto, secondo il pacifico orientamento giurisprdenziale la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna. Spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Sez. 2, n. 8537, 06/04/2018, Rv. 648010; conf., ex multis, Cass. nn. 4580/2014, 1219/2003, 13031/1995). In particolare, la notificazione presso il procuratore domiciliatario viene eseguita attraverso consegna della copia al collega di studio, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. Dall'esame di tale disposizione, emerge che tra i consegnatari delle notifiche, vi è l'addetto all'ufficio del destinatario e ciò purché sussista tra quest'ultimo e il destinatario una situazione di comunanza di rapporti che [...] faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione (Cass. Sez. Un., n. 14792/2005, Rv. 580909). Spetterà, poi, al destinatario della detta notificazione, che ne contesti la ritualità, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio. Nel caso di specie è mancata tale prova e, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso.