Di Piero Gurrieri su Giovedì, 21 Dicembre 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Cassazione: impossibile ipotizzare furto se oggetto è rimasto sotto il controllo della vittima

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 54311 dell´1 dicembre 2017 hanno stabilito che non si può configurare il reato di furto, ma quello di tentativo, nell´ipotesi in cui la cosa oggetto del furto si trovi ancora nella sfera di vigilanza della persona offesa.

Era accaduto che un soggetto era stato scoperto dagli addetti alla vigilanza all´interno di un supermercato dopo aver superato la zona riservata alle casse per il pagamento, subito dopo aver sottratto delle bottiglie di champagne e nascoste all´interno di una borsa. L´autore del fatto veniva sottoposto a procedimento penale per rispondere del reato di furto aggravato e condannato dal giudice di primo grado. La sentenza di condanna veniva impugnata ma confermata anche dalla competente Corte di Appello. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado la difesa dell´imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo con l´unico motivo la violazione di legge e vizio motivazionale. Secondo la tesi difensiva della difesa del ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta la riqualificazione del fatto in termini di furto tentato e non consumato, in quanto era emerso che il personale del supermercato aveva sorvegliato tutte le fasi della condotta furtiva posta in essere dalimputato in modo da poterla interrompere in ogni momento. Tale tesi era stata disattesa dalla Corte di Appello che aveva seguito un orientamento oramai superato con la pronuncia Cass. pen., Sez. Un.,16-12-2014, n. 52117 .
I giudici della Quinta Sezione Penale con la sentenza oggetto del presente commento hanno ritenuto fondato il ricorso proposto e ribadito il principio espresso dalle Sezione Unite secondo cui "non può parlarsi correttamente di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo."Per tali ragioni ai sensi dell´art. 620 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, hanno ritenuto, qualificando il fatto come tentato, di poter rideterminare la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 66 di multa e conseguentemente hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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