Di Giovanni Di Martino su Venerdì, 28 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura civile

Inesistente la notifica a mezzo pec al procuratore domiciliatario in senso fisico

 Importante decisione dei giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione adottata con  l'ordinanza n. 20946 del 22 agosto 2018

In tema di notifica a mezzo pec di provvedimenti suscettibili di impugnazione la Corte ha emesso il seguente principio di diritto:

"Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto".

I Fatti

Veniva proposto da ricorso ex artt. 337 ter e 337 quinquies c.c., in data 15.09.2016 avanti il Tribunale di Padova, avente ad oggetto questioni riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del proprio figlio di età minore, nato da genitori non uniti in matrimonio.

 Nella decisione impugnata avanti al Supremo Collegio, la Corte territoriale non aveva esaminato il merito della controversia, ma si era soffermato solo su una questione processuale.

Il decreto che definiva il procedimento emesso dal Tribunale di Padova veniva notificato dal difensore di una delle parti all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Avv.XXXX che risultava essere , domiciliataria anagrafica del XX..

Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Padova interponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Venezia.

Si costituiva in giudizio la controparte la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuto decorso del termine perentorio di 10 giorni per proporre gravame.       Il reclamante contestava tale eccezione di tardività del reclamo sostenendo che in nessuno degli atti di causa era stato indicato l'indirizzo PEC dell'Avv. XXXXX né tanto meno era stato eletto domicilio digitale presso la medesima professionista. Negli atti risultava indicato, piuttosto, l'indirizzo PEC: avvmariogiorgiobergamo(at)icnfpec.it, proprio del difensore di fiducia nominato dal ricorrente.

La Corte d'Appello, però, riteneva l'eccezione pregiudiziale proposta dalla madre del bambino fondata e, in conseguenza, dichiarava inammissibile il reclamo, in quanto la notifica del decreto era stata ricevuta in data 09.03.2017, mentre il reclamo era stato proposto il 05.04.2017, quando il termine perentorio di dieci giorni, di cui all'art. 739 c.p.c., comma 2, era ormai scaduto.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione  XX., affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

 Motivazione

Il ricorrente con l'unico motivo proposto censurava la Corte di merito per essere incorsa in una plurima violazione di legge, avendo erroneamente applicato le norme in materia di notificazione degli atti processuali, di cui agli artt. da 137 a 141 c.p.c., nonchè l'art. 134 c.p.c., in materia di motivazione del provvedimento, che risulta solo "apparente", e l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese di lite.

Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Venezia avrebbe errato nel far decorrere il termine dei dieci giorni per proporre reclamo dal giorno successivo alla notifica a mezzo pec del provvedimento all'indirizzo pec del domiciliatario.

I giudici di legittimità della Prima Sezione civile hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso, in quanto hanno potuto appurare che nella procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la parte risulta aver eletto domicilio soltanto anagrafico presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Camani, alla via E. Degli Scrovegni n. 1, in Padova, mentre il dominus della causa, l'Avv. Mario Giorgio Bergamo, ha espressamente dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge, ivi comprese le notificazioni degli atti processuali, presso il proprio domicilio digitale, all'indirizzo PEC: avvmariogiorgiobergamo(at)cnfpec.it.

Ciò nonostante, la resistente anzichè provvedere a notificare il decreto reso dal Tribunale di Padova tramite l'Ufficio U.n.e.p. del medesimo ufficio giudiziario, oppure, ex L. n. 53 del 1994, in proprio al domicilio fisico eletto dal X. presso lo studio dell'Avv. Camani, ha provveduto a notificare il provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima, PEC: claudia.camani(at)ordineavvocatipadova.it.

I giudici della Prima Sezione hanno pertanto affermato che nel caso di specie la notifica, eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma, risultava inidonea a comportare la decorrenza del termine d'impugnazione del decreto che si intendeva notificare. Ne consegue la invalidità insanabile della notifica come effettuata, da cui discende quale conseguenza la erroneità della pronuncia impugnata.

Per tali motivi il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Venezia ,per un nuovo giudizio

Si allega ordinanza

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