I giudici della Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.n. 9013 del 4 gennaio 2018 hanno deciso che non è punibile la condotta il soggetto chiamato a rispondere del reato previsto e punito dall´art. 490 del codice penale perché aveva occultato seppur parzialmente la targa della propria auto con nastro adesivo al fine di evitare la identificazione.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 25.11.2016 aveva confermato la condanna dell´imputato per il reato di cui all´art. 490 cod. pen. inflittagli dal giudice di primo grado, confermando così la qualificazione giuridica della alterazione della targa, secondo cui era stata impedita una attività di ufficio.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione in quanto, secondo la difesa dell´imputato, tra gli altri motivi, la sentenza impugnata era affetta da vizio motivazionale per l´assenza totale di risposta alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
I giudici della Sesta Sezione Penale hanno ritenuto la qualificazione giuridica del fatto corretta perché in effetti integra gli estremi del reato di cui all´art. 490 cod. pen in relazione agli artt. 477 e 482 . Hanno invece ritenuto fondato il motivo del ricorso che denunciava il vizio motivazionale in ordine alla mancata risposta sulla mancata assoluzione per la tenuità del fatto gli stessi infatti hanno fatto rilevare che nel caso di specie la tenuità del fatto non poteva ritenersi di per sé esclusa, pertanto la Corte di Appello era tenuta ad esaminare la richiesta e a dare una risposta.
Per tali ragioni è stata la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell´applicazione dell´articolo 131 bis cod. pen. e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d´appello di Bologna.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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