Di Paola Mastrantonio su Mercoledì, 07 Dicembre 2022
Categoria: Giurisprudenza TAR

Censurabile l’inefficiente gestione dei reclami da parte del fornitore di un servizio pubblico essenziale

E' quanto affermato dal TAR Lazio, con l'ordinanza n. 15322/2022, che ha confermato, anche se solo in parte, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Antitrust ai sensi degli artt. 20, co. 2, 24 e 25 del Cod. Cons., ad una nota società operante nel settore della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas.

Il fatto.

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ravvisata la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette, irrogava ad una società di vendita al dettaglio di energia e gas, una sanzione pecuniaria.

Nello specifico, l'Antitrust contestava alla società l'inadeguata gestione delle istanze degli utenti riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e gas - inadeguatezza consistente nel mancato o tardivo riscontro non risolutivo e avvio o prosecuzione dell'azione di riscossione nelle more della trattazione delle suddette istanze - nonchè la frapposizione di ostacoli alla restituzione dei crediti maturati dagli utenti. 

La decisione del TAR.

Secondo il giudice amministrativo la prassi imprenditoriale di dare precedenza, nella gestione dei reclami, a quelli più recenti, al solo fine di evitare il pagamento degli indennizzi introdotti dalla regolamentazione di settore, aveva determinato una compressione dei diritti degli utenti a proporre reclami, considerato che la politica imprenditoriale della società prevedeva l'immediato affidamento del debito oggetto di contestazione a soggetti esterni incaricati di effettuare il recupero dei crediti, indipendentemente dal reclamo. Secondo il TAR "il quomodo del recupero del credito deve informarsi alle regole generali della buona fede e della correttezza professionali" che, nel caso specifico, non risultavano rispettati.

L'altra prassi afferente la gestione dei reclami ritenuta dal giudice amministrativo non conforme alla diligenza professionale, è stata quella consistente nel pretendere che il cliente manifestasse la propria volontà di procedere alla rateizzazione prima di ogni altra istanza o doglianza, riconoscendo il proprio debito nei confronti della venditrice.

In sostanza, dunque, con la presentazione dell'istanza di rateizzazione, il cliente rinunciava ad ogni contestazione in relazione al credito, con conseguente compromissione della sua libertà di scelta. 

 Il TAR Lazio ha invece reputato legittime le altre due condotte sanzionate dall'Antitrust: l'una consistente nel mancato impiego delle autoletture fornite dagli utenti, l'altra concernente l'eccessiva laconicità delle informazioni fornite al cliente sulle modalità di rimborso.

In entrambi i casi, tuttavia, la decisione del Tar è stata fondata sulla valutazione delle circostanze specifiche del caso e, conseguentemente, la decisione su entrambi i punti non assume valenza generale.

Infatti, quanto alla mancata utilizzazione delle autoletture, il Tar ha osservato che l'impresa aveva dimostrato come lo scarto delle stesse avvenisse in conformità con le regole dettate dall'Arera, dunque per inaffidabilità dell'autolettura o per mancata validazione da parte del distributore.

Quanto, invece, alla mancata indicazione in fattura della possibilità di rimborso, il giudice amministrativo ha ritenuto che la differente natura dei crediti maturati dal consumatore ed il mercato di appartenenza giustificassero un trattamento differenziato, fermo restando che in ogni caso il cliente deve essere sempre informato circa le diverse modalità di restituzione del suo credito.

Nel caso di specie, trattandosi di mercato libero, l'indicazione in fattura di un credito in negativo, è stato ritenuto dal TAR un comportamento idoneo ad ottemperare al dovere di informazione gravante sul fornitore circa la possibilità di rimborso.

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